23/10/13

Riciclo navi, nuove regole europee

Le navi dell’Ue saranno smantellate in impianti di riciclaggio che dovranno soddisfare requisiti specifici, essere certificati e sottoposti a regolari ispezioni.

Sono le misure concordate dal Parlamento europeo (591 voti a favore, 47 contrari e 32 astensioni) per porre fine alla pratica dell’arenamento sulle spiagge dei paesi emergenti per rottamare le vecchie navi e per assicurare che queste siano invece riciclate in impianti riconosciuti. Durante i negoziati, il Parlamento ha rafforzato i requisiti proposti, obbligando tra l’altro le società di riciclaggio navale a operare in strutture permanenti, a limitare l’uso di materiali pericolosi in tutto il processo di smantellamento e a manipolare i materiali e i rifiuti pericolosi unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio. I quantitativi effettivi di materiali pericolosi dovranno essere documentati e il loro trattamento autorizzato solo presso impianti di trattamento dei rifiuti o di riciclaggio. "Vorrei sottolineare dichiara il relatore Carl Schlyter che questo non è un attacco contro l’India, il Bangladesh o il Pakistan  paesi che attualmente praticano l’arenamento ma contro la stessa pratica di arenamento pericolosa e altamente inquinante".Questo regolamento, ha proseguito, “incoraggia questi paesi a compiere i necessari investimenti per impianti di riciclaggio adeguati, sopratutto a vantaggio di posti di lavoro sicuri ed ecocompatibili nei loro paesi”. Sia le navi comunitarie, sia quelle non comunitarie, saranno oggetto del regolamento poiché dovranno produrre un inventario dei materiali pericolosi quando entrano nei porti dell’Ue. Saranno gli Stati membri a stabilire le misure di esecuzione, comprese le sanzioni in caso di violazione delle norme. La Commissione, inoltre, dovrà presentare uno studio sulla fattibilità su uno strumento finanziario che agevoli un corretto riciclaggio delle navi all’insegna della sicurezza e, se del caso, presentare una proposta legislativa entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il regolamento si applicherà alle navi non prima di due anni, e al più tardi cinque anni, dopo la sua entrata in vigore. L’eventuale data dipenderà da quando la capacità di riciclaggio degli impianti figuranti nell’elenco Ue supererà la soglia di 2,5 milioni di tonnellate. Le disposizioni in materia d’impianti di riciclaggio delle navi saranno applicate un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento (20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue).

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