10/10/14

Camera, interrogazioni seduta 8 ottobre: Realacci


Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 

Per sapere premesso che: l'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 analogamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 33, comma 2 della legge della provincia di Trento e Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 - individua il presupposto per l'applicazione della tariffa nella suscettibilità di un immobile a produrre rifiuti urbani; le disposizioni citate, escludendo espressamente dall'applicazione della tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, precisano che la tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; alla luce della normativa vigente, le attività svolte dalle imprese agricole ed i terreni agricoli non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani, in quanto per lo più, dallo svolgimento delle attività agricole derivano residui esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che include in tale esclusione. Espressamente, le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Per il resto, la maggior parte degli altri residui agricoli sono normalmente avviati al reimpiego come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso, i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali sono testualmente qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo; gli imprenditori agricoli provvedono autonomamente alla raccolta e gestione di tali rifiuti attraverso il conferimento a soggetti privati autorizzati; come si evince anche dalle norme in materia di esclusione dall'adesione al SISTRI (cfr. articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 2014), le imprese agricole aderiscono a circuiti organizzati di raccolta, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

La categoria di rifiuti agricoli ed agroindustriali, che sono rifiuti speciali, è radicalmente diversa da quella indicata nell'articolo 184, comma 2, lettera e) che include tra i rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. Infatti, l'articolo 184, comma 3, lettera a), nel definire i rifiuti derivanti da attività agricola ed agroindustriale, fa espressamente riferimento all'articolo 2135 del codice civile; ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti, residuerebbe la possibilità per i comuni ma con limiti ben definiti dal legislatore, di assimilare alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; l'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014 - dispone che:

«Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.»; l'articolo 1, comma 657 della legge n. 147 del 2013 cit. dispone, tra l'altro, che «nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuto in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita»;

Il comune di Laives non ha adempiuto a quanto disposto alla norma nazionale e, diversamente, ha commisurato l'applicazione della tariffa alla integrale estensione dei terreni agricoli; infatti con la delibera n. 91 del 18 dicembre 2013 il comune ha assoggettato le imprese agricole alla tariffa rifiuti sulla base del «presupposto dell'occupazione detenzione di aree esistenti sul territorio comunale, che producono rifiuti urbani e, assimilati e, quindi nel senso specifico, limitatamente alle superfici effettivamente coltivate»; il caso del comune di Laives che appare in contrasto con i principi sopra ricordati, risulta preoccupante anche considerato il possibile diffondersi di questa prassi errata sul resto del territorio nazionale; se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda valutare l'opportunità di assumere urgenti determinazioni, per quanto di sua competenza, al fine di prevenire il diffondersi di interpretazioni della normativa errate anche con un'apposita circolare interpretativa, o con un parere per chiarire la non applicabilità della tariffa rifiuti urbani ai terreni agricoli non produttivi di rifiuti o che producano rifiuti speciali.

(TMNews)

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