08/03/14

Ue: sotto lente ingrandimento iter per centrali biogas


Il Commissario Ue all'Ambiente Janez Potonik ha risposto all'interrogazione dell'eurodeputato PD Andrea Zanoni, che aveva chiesto di verificare la compatibilità dell'ordinamento italiano relativo all'autorizzazione delle centrali a biogas/biomasse con la normativa ambientale europea. 

 "È necessario rendere obbligatoria la valutazione degli impianti di biogas e biomassa anche ai valori inferiori a 50 MW non è un mero cavillo burocratico, ma un'esigenza che tiene in considerazione le criticità del nostro territorio". "Nell'ambito del procedimento d'infrazione 2009/2086 in corso, la Commissione sta già esaminando la questione dell'uso esclusivo delle soglie basate sulle dimensioni previsto dalla legislazione italiana per escludere dallo screening i progetti elencati all'allegat o II della suddetta direttiva nonché il problema della mancata considerazione di tutti i criteri pertinenti stabiliti nell'allegato III in merito allo svolgimento di questi esami".
È la risposta del Commissario Ue all'Ambiente Janez Potonik all'interrogazione presentata dall'eurodeputato PD Andrea Zanoni, membro della Commissione ENVI Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo. Il 17 gennaio 2014 Zanoni aveva chiesto, in particolare, di verificare se le disposizioni dell'articolo 12 del Decreto legislativo 387/2003 di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che disciplina la quasi totalità dei procedimenti di autorizzazione di tali impianti in Italia, non facciano sì che le autorizzaz ioni vengano rilasciate in modo troppo frettoloso e non vengano presi in dovuta considerazione tutta una serie di aspetti importanti dal punto di vista ambientale. I l 4 marzo 2014, la Commissione europea ha fatto sapere che "ai sensi della Direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) i progetti elencati all'allegato I della stessa devono essere oggetto di una valutazione d'impatto ambientale (VIA), mentre i progetti dell'allegato II sono soggetti a una verifica preliminare (screening) intesa a stabilire se sia necessario lo svolgimento di una VIA. Nello svolgimento di tali verifiche, si tiene conto dei pertinenti criteri stabiliti all'allegato III. Gli impianti che producono energia a partire da biogas o biomassa, con una potenza termica non superiore a 50 MW, rientrano nell'allegato II della direttiva VIA. Per questo tipo di impianti è obbligatorio effettuare uno screening". Nella risposta, infine, si sottolinea che "nel dicembre 2013 la Commissione, nell'ambito del pacchetto Aria pulita, ha adottato una proposta di direttiva sugli impianti di combustione medi. Tale direttiva mira a disciplinare le emissioni di particolato, di diossido di zolfo e di ossidi di azoto provenienti dalla combustione di combustibili fossili e biomassa presso impianti aventi una potenza termica nominale compresa fra 1 e 50 MW". "La proposta della Commissione è molto importante e il Parlamento europeo avrà un ruolo determinante affinché sia incisiva e imponga l'obbligo di una procedura autorizzativa serissima anche per tutti i piccoli impianti ha affermato Zanoni Spero che il 25 maggio, giorno in cui si svolgeranno le elezioni europee, io possa essere riconfermato eurodeputat o dagli elettori in modo da poter seguire l'iter di questa nuova norma o addirittura di diventarne il relatore per il Parlamento Europeo, come è accaduto per la Direttiva VIA che sarà votata in sessione plenaria dal Parlamento europeo il 12 marzo prossimo. Troppo spesso si costruiscono queste centrali in luoghi non adatti, come aree naturali, in prossimità di corsi d'acqua e in zone già soggette ad un pesante inquinamento atmosferico. In Italia molti di questi progetti sembrerebbero essere stati autorizzati senza i necessari approfondimenti istruttori e le necessarie prescrizioni a tutela dell'Ambiente e della salute dei cittadini con crescente e comprensiva apprensione dell'opinio ne pubblica. Rendere obbligatoria la valutazione degli impianti di biogas e biomassa anche ai valori inferiori a 50 MW, non è un mero cavillo burocratico, ma un'esigenza che tiene in considerazione le criticità del nostro territorio. L'utilizzo di questi impianti dovrebbe essere ridotto al minimo per tutelare il nostro prezioso patrimonio culturale-paesaggistico". NOTE L'articolo 12 del Decreto legislativo 387/2003 stabilisce al comma 1 che le opere necessarie e connesse alla realizzazione dei noti impianti vengano approvate mediante "autorizzazione unica", conferita all'esito di una "conferenza di servizi", che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Malgrado a tale conferenza siano chiamate a partecipare le autorità competenti in materia di tutela dell'Ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artisti co, la stessa conferenza delibera sulla base delle "prevision i prevalenti" espresse in tale sede, cosicché non sempre tutte le prescrizioni richieste vengono imposte in sede autorizzativa. Inoltre le Amministrazioni competenti escludono pressoché sistematicamente la necessità di effettuare sui progetti in esame la VIA di cui alla Direttiva 2011/92/UE, essendo previsto il preventivo screening di VIA soltanto per gli impianti con potenza termica complessiva superiore a 50 Mw (decreto legislativo n. 152/2006 all'allegato IV della Parte II, punto 2, lett. a.), meramente sulla base della dimensione dell'opera ed escludendo invece completamente di prendere in considerazi one tutti gli ulteriori criteri obbligatori di cui all'allega to III della nota direttiva attinenti alle "caratteristiche dei progetti" (tra cui il profilo assai rilevante degli "impatti cumulativi"), nonché alla "localizzazione" dell'opera e alle "caratteristiche dell'impatto potenziale" dei progetti (come peraltro rilevato dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 93/2013, con riferimento a una legge regionale della regione delle Marche).

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