08/08/12

Ordine del giorno presentato in Aula

 La Camera,
premesso che:
la consapevolezza della centralità di una politica di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, iniziata nel nostro Paese nel 1986 con l'istituzione del Ministero dell'Ambiente, si è progressivamente affermata anche grazie all'individuazione di nuovi Organismi tecnici detentori di una pluralità di competenze scientifiche e compiti operativi;
tra essi un ruolo di primo piano ricoprono L'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) previsto dal decreto legge n. 112 del 2008 convertito nella legge 133 del 2008, e le ARPA (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente) istituite ai sensi del decreto legge n. 496 del 1993 convertito nella legge n. 61 del 1994, le quali hanno permesso, tra l'altro, di consolidare una rete di monitoraggio e controllo ambientale attenta alla specificità dei singoli ambiti territoriali di competenza;
in particolare le ARPA, presenti e attive in tutta la nazione, hanno acquisito in questi ultimi anni esperienza, professionalità e conoscenze riuscendo a svolgere, in una posizione di terzietà, un ruolo fondamentale di supporto tecnico dei vari soggetti istituzionali che detengono funzioni di amministrazione attiva nel settore ambientale;
alcune disposizioni contenute nel recente decreto legge in esame, ed in particolare
l'articolo 9 comma 1, qualora non correttamente interpretate, potrebbero far ritenere, in maniera ultronea rispetto all'effettiva volontà del legislatore, che anche le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente rientrino nel novero degli enti che potrebbero essere soppressi o accorpati o per i quali deve essere prevista una riduzione degli oneri finanziari non inferiore al 20 per cento;
certamente le ARPA non svolgono le funzioni di cui all'articolo 117 comma 3 lettera p) della Costituzione né comunque le funzioni amministrative di competenza di Comuni Province e Città metropolitane richiamate dal succitato articolo 9, comma 1 del decreto legge in esame;
in base ai princìpi di adeguatezza ed economicità dell'azione amministrativa difficilmente le funzioni ed i compiti, di natura eminentemente tecnica, finora esercitati dalle ARPA, potrebbero essere svolti da altri soggetti istituzionali (ed in particolare dagli Enti Locali) se non con un aggravio di costi e duplicazioni di strutture;
è in corso presso la Commissione Ambiente della Camera un proficuo esame di alcune proposte di legge che si pongono l'obiettivo prioritario di rafforzare il Sistema nazionale ISPRA-ARPA, razionalizzandone e attualizzandone il mandato istituzionale, e che sui principi fondamentali di tali proposte esiste un'ampia convergenza che ha consentito, nella seduta del 17 luglio 2012, l'adozione di un testo unificato (relatore Onorevole Tortolì);
risulta pertanto opportuno, pur nel doveroso rispetto delle esigenze di salvaguardia della finanza pubblica perseguite attraverso il decreto-legge n. 95 del 2012, preservare l'integrità delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente in attesa dell'approvazione di un riordino complessivo del Sistema nazionale ISPRA-ARPA,
impegna il Governo
a promuovere, nelle opportune sedi istituzionali, un'interpretazione dell'articolo 9 comma 1 che non comporti l'inclusione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente nel novero degli enti che potrebbero essere soppressi o accorpati o per i quali deve essere disposta una riduzione degli oneri finanziari non inferiore al 20 per cento.
Bratti, Mariani. (continua)
  ALESSANDRO BRATTI. Signor Presidente, qui siamo in una situazione simile alla prima, nel senso che l’ordine del giorno è stato proposto per chiedere un chiarimento rispetto ad una norma che presenta delle ambiguità. Quindi, se si mette il dispositivo proposto dal Governo: « si impegna a valutare l’opportunità di », vorrei capire se il Governo ritiene che non sia necessario promuovere delle iniziative per interpretare il fatto che le agenzie ambientali non sono nel novero di quegli enti che subiscono il taglio del 20 per cento o se invece si rimane nella situazione di ambiguità. Infatti l’ordine del giorno serviva semplicemente per capire in maniera più definita, l’interpretazione del comma 1 dell’articolo 9. Se si mette « a valutare l’opportunità di » si aggiunge un’ambiguità ad un’ambiguità, pertanto chi lo deve poi approvare si può trovare in una situazione per cui in una regione si dà un’interpretazione approvare si può trovare in un’interpretazione e ed in un’altra ancora un’interpretazione diversa.
9/5389/96.

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