21/10/14

Ecco il nuovo Articolo 35 dello Sblocca Italia uscito dalla Commissione Ambiente, ora al vaglio della Commissione Bilancio e poi in Aula.


(Prima di esprimere qualsiasi critica, assolutamente legittima, leggere attentamente)

Queste sono le modifiche all’art. 35 che, da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti (commi 1, 3-6, 8 e 9), e dall’altro disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti organici (comma 2); contributi economici per il trattamento energetico fuori regione dei rifiuti (comma 7); ve ne sono pi altre che riguardano il Sistri e i Consorzi

Modifiche alla procedura di realizzazione di nuovi impianti di recupero energetico da rifiuti e adeguamento degli impianti esistenti (comma 1)

Relativamente al D.P.C.M. di individuazione degli impianti di recupero da realizzare, il nuovo testo del comma 1: prevede che tale decreto faccia riferimento ai soli rifiuti urbani e assimilati e, relativamente agli impianti, ai soli impianti di incenerimento (il testo vigente fa invece riferimento agli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali). Che il nuovo testo riguardi i soli rifiuti urbani e assimilati, e non anche quelli speciali (che invece sono contemplati dal testo vigente), viene confermato da una modifica che interviene nel secondo periodo del comma 1 e che precisa che gli impianti individuati attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati;
chiarisce che tale decreto dovrà preliminarmente individuare, a livello nazionale, la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e, in subordine, gli impianti di incenerimento con recupero

energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo (il testo vigente stabilisce genericamente che il D.P.C.M. dovrà individuare gli impianti esistenti e da realizzare);
richiede, per l’emanazione del D.P.C.M., il parere della Conferenza Stato-Regioni; riferisce il termine (di 90 giorni) per l’emanazione del D.P.C.M. all’entrata in vigore non del
decreto-legge, ma della relativa legge di conversione;
con riferimento alle finalità da perseguire, stabilisce che tra di esse rientra il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio e, altresì, che si deve tener conto della pianificazione regionale.

Recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata (comma 2)

Il nuovo comma 2 introduce una disposizione che, per le medesime finalità del comma precedente, prevede l’emanazione di un altro D.P.C.M. che dovrà effettuare la ricognizione dell’offerta esistente e individuare il fabbisogno residuo, articolato per regioni, di impianti di recupero della FORSU raccolta in maniera differenziata. Tale decreto dovrà essere emanato, su proposta del Ministro dell’ambiente, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione.
Lo stesso comma consente alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per I’integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, di autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.
Si segnala che l’art. 14, comma 8-ter, del D.L. 91/2014, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio, consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili di cucine e mense) dell'8%, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio.

Adeguamento degli impianti di recupero energetico esistenti e criteri di utilizzo degli impianti, sia esistenti che da realizzare (commi 3-6)
Prima di entrare nel merito delle modifiche rispetto al testo vigente, si fa notare che mentre il comma 1 fa riferimento ad impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati, a partire dal comma 3 si parla più genericamente di impianti di recupero energetico da rifiuti.
Ciò premesso, nel nuovo testo dei commi da 3 a 6 si rinvengono numerose modifiche che riguardano:

Oggetto
la previsione secondo cui tutti gli impianti (sia nuovi che esistenti) sono autorizzati a saturazione del carico termico, che viene contemperata dall’inserimento di vincoli ambientali. Viene infatti previsto che tale saturazione potrà essere raggiunta qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sulla qualità dell’aria dettate dal D.Lgs. 155/2010 (primo periodo del comma 3, corrispondente al comma 2 del testo vigente);
l’adeguamento delle AIA (autorizzazioni integrate ambientali) degli impianti esistenti, che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione (e non entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, come dispone il testo vigente), qualora la VIA (valutazione di impatto ambientale) sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell’aria (secondo periodo del comma 3);
il termine per verificare l’efficienza degli impianti esistenti (che deve soddisfare la formula definita nella nota 4 del punto R1 dell’allegato C del D.Lgs. 152/2006), che viene spostato a 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, rispetto al termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge previsto dal testo vigente (nuovo testo del comma 5, corrispondente al comma 4 del testo vigente);
i criteri di priorità di accesso dei rifiuti negli impianti (nuovo testo del comma 6,corrispondente al comma 5 del testo vigente). Se nel testo vigente viene considerato prioritario il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale, il nuovo testo dà priorità ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Riguardo ai rifiuti speciali che il testo vigente ammette a saturazione del carico termico, purché non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario il nuovo testo del comma 6 stabilisce che sono ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel rispetto del principio di prossimità e a condizione che l’impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto.
Si fa notare che il nuovo testo del comma 4, benché non presenti modifiche sostanziali rispetto al comma 3 del testo vigente, si riferisce, in maniera troppo generica, agli impianti di nuova realizzazione

Oggetto
Il comma 3 del testo vigente, si riferisce, in maniera troppo generica, agli impianti di nuova realizzazione.
Contributo per il conferimento di rifiuti urbani in impianti di recupero energetico fuori dal territorio regionale (comma 7)
Il nuovo comma 7 i
ntroduce un contributo annuale, a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti extraregionali da versare nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani indifferenziati prodotti in altre regioni a carico dei gestori degli impianti. Tale contributo, da versare alla regione, è determinato dalla medesima regione nella misura massima di euro 20 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all’incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Gli oneri a carico dei gestori per lo smaltimento dei rifiuti extraregionali non possono essere trasferiti sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

Riduzione dei termini delle procedure di esproprio e perentorietà dei termini di VIA ed AIA (comma 8)
Per i procedimenti (relativi agli impianti di cui al comma 1) di espropriazione per pubblica utilità, viene confermato il dimezzamento dei termini previsto dal testo vigente, mentre per i procedimenti in corso la riduzione dei termini residui opera in ragione di un quarto e non (come invece prevede il testo vigente) della metà (nuovo testo del comma 8, corrispondente al comma 6 del testo vigente).
Sono invece considerati perentori i termini previsti dalla legislazione vigente per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), che il testo vigente riduce invece della metà

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