Al Ministro dello sviluppo economico.
a) erogazione per 24 anni della tariffa, ricalcolata secondo percentuali di riduzione indicate nell'allegato 2 al «decreto competitività»;
b) incentivo erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità da individuare entro il 1° ottobre 2014 con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
c) tariffa erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell'impianto;
l'articolo 26, comma 3, lettera b, del decreto-legge n. 9 del 2014 stabilisce che, per quanto riguarda una delle tre alternative, con apposito decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 1o ottobre 2014 sarebbero state disciplinate le percentuali di rimodulazione dell'incentivo; ad oggi il Ministero dello sviluppo economico non ha ancora emanato il decreto che avrebbe dovuto disciplinare le percentuali di rimodulazione dell'incentivo; i proprietari degli impianti devono comunicare la propria scelta al Gestore dei servizi energetici entro il 30 novembre 2014, altrimenti verrà applicata automaticamente la terza opzione; mancano meno di 50 giorni dal termine del 30 novembre 2014, l'operatore si trova di fatto, vincolato alla scadenza ma nell'impossibilità di effettuare una scelta consapevole, fintanto che il Ministero non adotterà il decreto: per quali ragioni non sia ancora stato emanato il decreto nonostante il termine fissato dal decreto legge sia scaduto da più di 15 giorni; se il Ministro interrogato sia in grado di indicare la data precisa in cui verrà adottato lo stesso; se non ritenga opportuno, date le circostanze, assumere iniziative per prorogare il termine del 30 novembre di almeno tanti giorni quanti saranno quelli di ritardo accumulati dalla mancata adozione del provvedimento, così da tutelare i produttori, garantendogli un tempo sufficiente per valutare quale opzione sia la piu' idonea, o meglio la meno pregiudizievole per ciascun impianto.
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