09/01/14

Terra Fuochi, emendamento relatore: commissario Ilva decide aumento capitale


Il commissario straordinario potrà, per finanziare gli investimenti previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) e per l'adozione delle altre misure previste per la tutela ambientale e sanitaria, aumentare il capitale della società commissariata offrendo le nuove azioni ai soci esistenti o proponendole a terzi.

È quanto prevede in sintesi un emendamento del relatore Pd Alessandro Bratti al decreto legge Terra dei fuochi, attualmente all'esame della commissione Ambiente della Camera, contenente misure per fronteggiare le emergenze ambientali in Campania e quelle in Puglia causate dall'Ilva. Nello specifico l'emendamento di maggioranza sostituisce per intero l'articolo 7 lettera g del dl, che aggiungeva un comma 11-bis all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, (il cosiddetto Ilva-bis su "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"). L'emendamento specifica quindi le linee d'azione del commissario, lì dove nel testo attuale si prevede solo genericamente che "il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'azienda commissariata". Il nuovo comma 11-bis specifica invece che al commissario straordinario è attribuito il potere "nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale"; mentre "nel caso di impresa esercitata in forma societaria di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi". Secondo l'emendamento il commissario infatti può,riferendosi all'articolo 2441 del Codice civile che disciplina il diritto di opzione, offrire "le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute" e "nel rispetto del diritto di prelazione"; o "nel caso non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione". L'emendamento precisa che "in tutti tali casi le azioni di nuova emissione potranno essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro". L'emendamento specifica anche "il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte" devono prima di dar corso all'operazione "impegnarsi" a "far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa" ai fini delle attività di tutela ambientale previste. Proprio oggi la commissione Attività produttive della Camera aveva invitato, nel parere espresso, la commissione competente ad accertarsi che "la norma possa garantire risorse certe e idonee per l'attuazione del piano industriale per l'Aia e che tali risorse siano effettivamente destinate all'attuazione delle misure di tutela ambientale e sanitaria".

(Public Policy) 

Nessun commento: