Al tempo stesso, ritiene che la discussione della risoluzione in titolo debba costituire un’occasione da non perdere per approfondire, nel dialogo con il Governo, il tema generale della revisione e della emplificazione di tutta la legislazione in materia di bonifiche contenuta nel Codice ambientale. Si tratta di una legislazione che l’esperienza ha dimostrato di non essere stata in grado di conseguire gli obiettivi iniziali, a causa della farraginosità delle procedure. Vi è stato inoltre un malinteso concetto di bonifica che ha, di fatto, impedito di conseguire, in tutto il Paese, in modo continuo, gli obiettivi fondamentali di una progressiva decontaminazione delle aree inquinate, a tutela dei fondamentali diritti dell’ambiente e della salute dei cittadini, e di un loro riuso, in condizioni di sicurezza ambientale, a beneficio della crescita economica e sociale dei territori. Conclude, quindi, segnalando la necessità di approfondire anche il tema dell’introduzione nel Codice penale dei reati ambientali, che da troppo tempo viene dibattuto senza esiti positivi, anche in ragione dell’oggettiva complessità giuridica della questione e che, probabilmente, potrebbe essere portato a soluzione, in modo e in tempi ben più rapidi, se, più semplicemente, si scegliesse la strada già perseguita con successo all’inizio del decennio passato, con la modifica dell’arti- colo 260 del Codice ambientale relativo al fenomeno del traffico illecito di rifiuti dell’inasprimento delle fattispecie contravvenzionali già presenti nel medesimo Codice ambientale.
08/11/13
Il mio intervento sulla risoluzione in Commissione sulla Terra dei fuochi
Al tempo stesso, ritiene che la discussione della risoluzione in titolo debba costituire un’occasione da non perdere per approfondire, nel dialogo con il Governo, il tema generale della revisione e della emplificazione di tutta la legislazione in materia di bonifiche contenuta nel Codice ambientale. Si tratta di una legislazione che l’esperienza ha dimostrato di non essere stata in grado di conseguire gli obiettivi iniziali, a causa della farraginosità delle procedure. Vi è stato inoltre un malinteso concetto di bonifica che ha, di fatto, impedito di conseguire, in tutto il Paese, in modo continuo, gli obiettivi fondamentali di una progressiva decontaminazione delle aree inquinate, a tutela dei fondamentali diritti dell’ambiente e della salute dei cittadini, e di un loro riuso, in condizioni di sicurezza ambientale, a beneficio della crescita economica e sociale dei territori. Conclude, quindi, segnalando la necessità di approfondire anche il tema dell’introduzione nel Codice penale dei reati ambientali, che da troppo tempo viene dibattuto senza esiti positivi, anche in ragione dell’oggettiva complessità giuridica della questione e che, probabilmente, potrebbe essere portato a soluzione, in modo e in tempi ben più rapidi, se, più semplicemente, si scegliesse la strada già perseguita con successo all’inizio del decennio passato, con la modifica dell’arti- colo 260 del Codice ambientale relativo al fenomeno del traffico illecito di rifiuti dell’inasprimento delle fattispecie contravvenzionali già presenti nel medesimo Codice ambientale.
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