
In particolare si segnala che l'articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) è stato approvato con diverse modifiche, tra le quali:
1· Si stabilisce che il termine iniziale di operatività del Sistri, fissato al 1° ottobre 2013, varrà per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione rifiuti speciali pericolosi;
2· Viene affidato ad un DM il compito di disciplinare le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del Sistri I, a decorrere dal 30 giugno 2014, per gli enti o imprese che raccolgono o trasportano o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio;
3· Si prevede che nei 10 mesi successivi al 1° ottobre 2013, continuino ad applicarsi gli obblighi contenuti nel Codice ambientale e relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, catasto dei rifiuti, registro di carico e scarico e trasporto dei rifiuti, e le relative sanzioni.
4· Sono state inserite alcune disposizioni riguardanti compilazione e tenuta di registri di carico e scarico e del formulari.
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