14/02/12

Oggi in Aula

Discussione della proposta di legge: Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata (A.C. 4240-A)


Discussione sulle linee generali - A.C. 4240-A)

Il relatore, onorevole Bratti, ha facoltà di svolgere la relazione.

Alessandro Bratti, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che viene sottoposto all'attenzione dell'Assemblea costituisce il risultato di un lavoro di approfondimento sul contenuto iniziale della proposta di legge atto Camera n. 4240 che è stato, per questo, modificato nel corso del suo esame in Commissione. Esso reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 152, il codice dell'ambiente, che intervengono rispettivamente sulla disciplina riguardante gli sfalci e le potature, la miscelazione dei rifiuti speciali e degli oli usati e la raccolta differenziata. Tali modifiche sono accomunate dall'obiettivo unitario di rendere più semplice e meno burocratica l'attività degli operatori del mercato, degli enti locali e delle associazioni di volontariato; ferma restando l'esigenza di mantenere inalterati i livelli di tutela ambientale garantiti dalle norme vigenti.

Prima di svolgere alcune considerazioni puntuali sul provvedimento, desidero ricordare che sullo stesso si sono espresse favorevolmente le Commissioni I, X, XII e XIII. La XIV Commissione, e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno invece espresso un parere favorevole con osservazioni di cui dirò brevemente in seguito, riferendo anche del contenuto del parere favorevole con una condizione e una osservazione espresso dalla V Commissione.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame, osservo innanzitutto che l'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, novella la lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del codice dell'ambiente, al fine di escludere dall'applicazione della disciplina dei rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato; sempre che tali materiali siano configurabili come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del codice stesso e che siano utilizzabili per la produzione di energia da biomassa mediante processi e metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Chiaramente questo deve trovare compatibilità con le indicazioni della direttiva 2008/98/CE, in particolare all'articolo 3. Per spiegare le ragioni di questa iniziativa è necessario tenere presente che prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha recepito la direttiva europea, il vecchio testo, all'articolo 185, comma 2, del codice dell'ambiente, consentiva di considerare come sottoprodotti anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

In tal senso, ritengo che l'avere espunto nel 2010 dal testo dell'articolo 185 del codice ambientale il citato riferimento agli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sia stato un errore che ha creato incertezze negli operatori del settore, oneri impropri e gravi difficoltà operative nella gestione e nello smaltimento di questi materiali. Tali incertezze e difficoltà non sono del resto venute meno dopo l'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente della nota - protocollata 11338  del 1o marzo 2011, con cui si è ritenuto di dover chiarire che i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali vanno classificati come rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e) del codice ambientale, poiché l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, non pericoloso, utilizzato in agricoltura nella silvicoltura o per la produzione di energia da tali biomasse va riferita esclusivamente a materiali provenienti da attività agricola o forestale destinate agli utilizzi ivi descritti. A tutta questa situazione, confusa e foriera di inutili aggravi finanziari e gestionali, l'articolo 1 della proposta di legge in esame pone oggi rimedio,o tenta di porlo, dando soluzione legislativa ad un problema che rischia di rendere oltremodo difficoltose e onerose le attività di manutenzione del verde pubblico e privato, ovviamente per il sistema degli enti locali. Senza considerare poi il fatto che anche relativamente allo sviluppo della filiera delle biomasse per la produzione di energia rinnovabile, va sicuramente preferito, come materiale di partenza, quello residuale da attività di lavorazione piuttosto che quello da colture dedicate.

Il successivo articolo 2 della proposta di legge si riferisce, invece, alla gestione degli oli usati. In particolare, il comma 1 dell'articolo introduce all'articolo 187 del codice ambientale un comma 2-bis recante una norma transitoria che sostanzialmente lascia in vigore, fino alla data fissata per la loro revisione le autorizzazioni rilasciate agli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali prima dell'entrata in vigore del citato nel decreto legislativo n. 205 del 2010.

Più specificatamente faccio presente che secondo quanto affermato nella relazione illustrativa tale disposizione è volta a consentire agli enti competenti di avere il tempo necessario per adeguare l'autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento in essere alle norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali, come modificate dal citato decreto legislativo n. 205 del 2010.

Detto questo, rilevo che sul testo della disposizione in commento si sono espresse sia la V Commissione che la XIV Commissione, evidenziando, la prima nelle premesse del parere, la seconda con la formulazione di una specifica osservazione il fatto che il protrarsi degli effetti delle autorizzazioni rilasciate prima delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010 avrebbe potuto presentare profili di problematicità in termini di conformità dell'ordinamento interno rispetto a quello comunitario. Sul punto faccio presente che nel corso dei lavori parlamentari il Ministero dell'ambiente ha escluso tale il rischio sottolineando innanzitutto che sul piano tecnico-giuridico le modifiche normative introdotte nel 2010 non hanno fatto venire meno le autorizzazioni già in essere a quella data che, in applicazione del principio generale del tempus regit actum, sono da considerarsi pienamente in vigore non essendo stata prevista positivamente una revoca automatica delle stesse. Inoltre il Ministero dell'ambiente ha fatto presente di ritenere congrua e proporzionata la previsione di un periodo transitorio che in ogni caso garantisce la continuità delle attività di impresa e l'adeguamento a quanto stabilito dalla nuova normativa nel momento in cui si rilasciano le autorizzazioni.

Vengo quindi ad illustrare il contenuto del successivo comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge in esame, che apporta alcune modifiche all' articolo 216-bis del codice ambientale anche qui con lo scopo di ripristinare, come si legge nella relazione illustrativa, la piena operatività di un sistema, quello del recupero degli oli usati, collaudato da tempo e considerato che la raccolta degli oli usati è sempre avvenuta miscelando la diversa tipologia degli stessi dal produttore all'impianto di recupero, poiché perfettamente compatibile con il processo di rigenerazione a cui sono destinati gli oli stessi. A tal fine la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2, sostitutiva del comma 2 dell'articolo 216-bis del codice ambientale consente che la gestione degli oli usati possa avvenire anche miscelando gli stessi oli in deroga al divieto di miscelazione previsto dall'articolo 137, comma 1, fatti salvi, però, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 187, in modo da tenere comunque costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, e gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi tra di loro.

In proposito, faccio notare che la disposizione contenuta nel provvedimento in esame si riferisce semplicemente agli oli usati e non, come invece fa il testo vigente del comma 2 dell'articolo 216-bis del codice ambientale, agli oli minerali usati. Tale modifica non sembra mutare l'ambito di applicazione della norma.

Detto questo, faccio presente che la disposizione del comma 2 dell'articolo 2, come quella del comma precedente, è stata considerata nei citati pareri espressi dalle Commissioni V e XIV. Anche in questo caso, peraltro, il Ministero dell'ambiente ha espresso valutazioni idonee a rassicurare gli organi parlamentari in ordine al contenuto della disposizione normativa in questione, in particolare in riferimento alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2. Il Ministero ha evidenziato che la direttiva n. 2008/98/CE non prevede un divieto generalizzato di miscelazione degli oli usati, ma contiene una serie di disposizioni dalle quali è ricavabile, invece, la conclusione secondo la quale, in alcuni casi, la miscelazione delle dette sostanze è consentita.

Presidente. La prego di concludere.

Alessandro Bratti, Relatore. Concludo, Presidente. L'ultimo articolo ed è la proposta di legge introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione di merito - aggiunge il comma 3-bis all'articolo 205 del codice ambientale, allo scopo di consentire alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati per destinarli al riutilizzo.

La norma precisa che tali materiali rientrano nella percentuale della raccolta differenziata che concorre al raggiungimento del famoso 65 per cento. In merito, probabilmente, dovremo lavorare all'interno del Comitato dei nove per specificare meglio cosa significhi la questione dei cosiddetti oggetti, perché, in realtà, come scritta ora potrebbe dare adito all'ipotesi che le associazioni di volontariato potrebbero occuparsi anche di altri strumenti come, ad esempio, computer o televisori, e ciò non sarebbe possibile.

Ricordo, inoltre, che questa norma non è sostitutiva - nell'ambito degli obiettivi, del suddetto 65 per cento - degli obiettivi che stabilisce la direttiva comunitaria, dove parla, invece, di recupero di materiale e, quindi, di fatto, aiuta solo nel computare il 65 per cento di raccolta differenziata e non la percentuale di materiale recuperato.

Concludo brevemente ricordando che in questo provvedimento era presente, in realtà, un altro articolo, l'articolo 3 del testo originario, che, dopo una discussione in Commissione e sentito anche il parere Governo riguardo proprio al tema delle compatibilità ambientali - mi riferisco al tema degli spurghi - abbiamo deciso di stralciare, insieme anche a una discussione...

Presidente. Onorevole Bratti, deve proprio concludere.

Alessandro Bratti, Relatore. Concludo, signor Presidente. Dicevo di una discussione che abbiamo avuto riguardo al tema dei rifiuti agricoli, che riteniamo di fondamentale importanza. Speriamo di recuperare sia il tema degli spurghi, sia la questione dei rifiuti speciali pericolosi in agricoltura, attraverso il tempo che è stato concesso per la proroga del SISTRI, cioè entro giugno prossimo.

In questo senso formulo sin d'ora l'auspicio che sia possibile, nel corso di questo dibattito, addivenire a una condivisione del provvedimento e, considerato il rapporto positivo con il Governo e anche attraverso il contributo eventuale dei gruppi parlamentari, vedere se è eventualmente possibile anche migliorare il testo in discussione.

Nessun commento: