20/06/08

Intervento 7: emendamento Bratti 13.51.

Sed. n. 20 di giovedì 19 giugno 2008

Signor Presidente, rispetto allo stesso tema, che in questo caso è rivolto all'informazione, le numerose deroghe previste nel decreto-legge, ovviamente tutte nella logica dell'urgenza e dell'efficienza, non permettono, di fatto, ai cittadini di conoscere e seguire le vicende che riguardano la costruzione e, soprattutto nei primi tempi, la funzione degli impianti. All'articolo 13 si sottolinea la necessità di informare i cittadini.

Per quanto riguarda questo aspetto, visto che il disposto legislativo non cita alcuna deroga, allo stato attuale è in vigore una normativa, la legge n. 195 del 2005, a firma del Governo Berlusconi, che recepisce la decisione 2005/370/CE del Consiglio dell'Unione europea. Tale decisione riprende la Convenzione di Árhus in materia di accesso all'informazione e partecipazione dei cittadini e accesso alla giustizia in materia ambientale.
Al fine di raggiungere l'obiettivo, la Convenzione propone di intervenire in tre settori: assicurare l'accesso al pubblico all'informazione sull'ambiente detenuta dalle autorità pubbliche; favorire la partecipazione dei cittadini all'attività decisionale avente effetti sull'ambiente; estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Il secondo aspetto della Convenzione, pertanto, riguarda la partecipazione del pubblico al processo decisionale. Recita la Convenzione che tale partecipazione deve essere assicurata attraverso la procedura di autorizzazione di determinate attività, principalmente di tipo industriale, che vengono riportate nell'allegato 1, all'articolo 5: impianti di incenerimento, recupero e trattamento chimico discarica di rifiuti pericolosi, impianti di incenerimento di rifiuti urbani con capacità superiore a tre tonnellate l'ora; impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e, in buona sostanza, anche gli impianti che qui sono citati.
Poiché non ne è stata prevista la deroga, credo che tali norme debbano essere rispettate. Inoltre, chiediamo di sottolineare che l'informazione ambientale non debba essere a senso unico, cioè proveniente solo dal sottosegretario di Stato verso i cittadini, ma che a questi sia garantita - così come richiesto dalla normativa europea e così come recepito, lo ripeto, dalla legge n. 195 del 2005, approvata sotto il Governo
Pag. 160Berlusconi - la possibilità di accedere agli atti e di conoscere tutte le questioni che riguardano pressioni ambientali sul proprio territorio.

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