In previsione dell'avvio dal prossimo 1 ottobre del nuovo regime SISTRI, che diventerà obbligatorio per gestori e trasportatori di rifiuti pericolosi,
Confindustria ha predisposto un documento, che si riporta integralmente
in Approfondimenti, contenente le prime indicazioni sulle modalità
applicative per le imprese obbligate. Le indicazioni si sono rese
necessarie e urgenti non disponendo ancora, a pochi giorni dall'avvio
del SISTRI, dell'attesa circolare ministeriale con la risposta ai
numerosi quesiti posti dalle associazioni.
Approfondimenti
Si
riporta la circolare di Confindustria "SISTRI prime indicazioni
importanti e indifferibili per le imprese obbligate dal primo ottobre
2013".
Premessa
Le indicazioni che seguono non
sostituiscono l'attesa circolare ministeriale; esse sono state
predisposte solo al fine di dare una risposta plausibile ai quesiti più
importanti e indifferibili delle imprese, in vista dell'ormai imminente
data di avvio. Dette indicazioni riguardano il campo di applicazione e
la procedura di utilizzo del SISTRI da applicare a partire dal 1ottobre
2013.
Per quanto riguarda il campo di applicazione, Confindustria
ha inteso rispettare le indicazioni del Ministro Orlando, che considera
la fase di avvio un periodo di sperimentazione per individuare le
semplificazioni necessarie. Il Ministro ha infatti precisato che solo
17.000 imprese su un totale di circa 70.000 dovranno partire il 1°
ottobre, mentre le restanti dovranno partire il 3 marzo 2014. La
limitazione del campo di applicazione per i soggetti obbligati dal
1ottobre, da parte del Ministro, è espressamente intesa a contenere il
più possibile l'impatto del primo avvio.
In considerazione degli
intendimenti del Ministro, Confindustria ha individuato nelle attività
codificate in ATECO (38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento
dei rifiuti; recupero dei materiali, 39 attività di risanamento e altri
servizi di gestione rifiuti e 49 trasporto terrestre e trasporto
mediante condotte) il requisito minimo per l'avvio dell'attività dal 1
ottobre. Per le altre imprese, le cui attività sono individuate con
codici ATECO diversi, la partenza è fissata al 3 marzo 2014. Si noti che
qualora invece la norma fosse interpretata in senso estensivo, le
imprese obbligate a partire dal 1° ottobre sarebbero circa 50.000, e non
17.000 come voluto dal Ministro.
Si ricorda che i codici ATECO
costituiscono la modalità per codificare le attività economiche da parte
dell'ISTAT. Essi sono la traduzione italiana della Nomenclatura delle
Attività Economiche (NACE) che forma oggetto di regolamentazione
comunitaria (v. Reg. n. 1893/2006), al fine di migliorare la governance
economica a livello europeo e nazionale. I codici ATECO attribuiti alle
singole imprese sono riportati nel Registro delle imprese. La
classificazione ATECO è stata approvata da un apposito Comitato di
gestione con la partecipazione dei Ministeri interessati. E' la
classificazione usata dall'Agenzia delle entrate.
Per quanto
riguarda le modalità operative indicate al punto 2, Confindustria ha
ricevuto moltissimi quesiti ai quali è impossibile dare risposte
puntuali a causa del complesso concatenamento della normativa, del
manuale operativo e del sistema informatico. Le procedure consigliate
costituiscono solo un quadro generale all'interno del quale la
maggioranza dei quesiti particolari potrebbe trovare una risposta.
1) Campo di applicazione
L'articolo 11 del dl n. 101/2013, al comma 1, individua i seguenti soggetti come obbligati all'iscrizione al SISTRI:
A-I trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale;
B-I gestori di rifiuti pericolosi;
C-I “nuovi produttori”: produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;
D-Gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;
E-I produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
L'articolo 11 del dl n. 101/2013, comma 3, stabilisce che l'obbligo di utilizzo di SISTRI decorre dal 1 ottobre 2013 per:
F-I trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale;
G- i gestori di rifiuti pericolosi;
H- i “nuovi produttori”: produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;
I - gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi.
In relazione ai quesiti pervenuti, Confindustria ritiene che, relativamente ai soggetti che devono operare con SISTRI dal 1ottobre, si intendano:
per trasportatori di rifiuti pericolosi: le imprese, individuate presso il Registro delle imprese con codice ATECO 49, iscritte all’albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all'albo gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, se non obbligati per altro motivo;
1 - Per gestori di rifiuti pericolosi: le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi individuate presso il Registro delle imprese con codici ATECO 38 e 39, regolarmente autorizzate;
2 - Per nuovi produttori: i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici ATECO 38 e 39;
3 - Gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, cioè i soggetti che producono rifiuti pericolosi derivanti dalle attività produttive, commerciali o di servizi, sono esclusi dall'obbligo di utilizzo di SISTRI fino al 3 marzo 2014; essi rimangono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e all'emissione del formulario di trasporto fino al 3 aprile 2014.
Prime indicazioni operative per le imprese obbligate dal 1ottobre 2013
I trasportatori di rifiuti pericolosi che dal 1° ottobre dovranno utilizzare SISTRI applicano la procedura prevista per l'attività di microraccolta, come descritta al paragrafo 6.5.6 del Manuale operativo versione 3.1 del 7 agosto 2013.
Tale procedura consente l'utilizzo delle schede in bianco da riconciliare a fine viaggio e non comporta per il trasportatore:
A- la predisposizione della scheda movimentazione almeno 1 ora prima della movimentazione stessa;
B- la programmazione del viaggio con il sistema di geolocalizzazione di SISTRI.
Il produttore iniziale, prima del conferimento, dovrà sottoscrivere sia il formulario che le schede cartacee SISTRI Area Movimentazione fornite dal trasportatore, trattenendo una copia di ciascun documento.
Gli impianti di gestione rifiuti accettano il rifiuto sottoscrivendo la scheda di movimentazione e il FIR e ne inviano copia al produttore iniziale. Una volta accettato il rifiuto secondo le modalità previste ai paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 del Manuale operativo, gli impianti prendono in carico il rifiuto al registro cronologico della messa in riserva (R13) o del deposito preliminare (D15), se tale registro cronologico è previsto sulla base dell'autorizzazione dell'impianto e se il rifiuto in ingresso viene stoccato preliminarmente; diversamente il rifiuto viene preso in carico nel registro cronologico che individua la prima attività di trattamento cui è sottoposto il rifiuto in ingresso.
Non risulta applicabile al SISTRI, così come è concepito, il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, come invece prevede il Manuale operativo al paragrafo 7.3, così come non risulta applicabile la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre, prima che gli impianti inizino ad utilizzare SISTRI, così come previsto nel Manuale operativo al paragrafo 7.1.2.
I rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di trattamento svolte negli impianti di gestione di rifiuti sono presi in carico nel registro cronologico “produttori/detentori ¨oppure nel registro cronologico della messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) se previsti dalle autorizzazioni dei singoli impianti ed avviati a smaltimento o recupero con la scheda movimentazione secondo la procedura ordinaria. Come previsto all'art 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, per il mese successivo alla data di avvio dell'obbligatorietà di SISTRI, in riferimento ai due scaglioni, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a compilare, oltre a SISTRI, anche i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto.
Nessun commento:
Posta un commento