Il sostegno alla cogenerazione che si basa sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria nel mercato interno dell’energia non si applica ai soli impianti ad alto rendimento.
Gli Stati membri possono prevedere una misura di sostegno rinforzata,
per tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente
la biomassa, con l’esclusione degli impianti che valorizzano
principalmente legno e/o rifiuti di legno.
Lo afferma la
Corte di Giustizia europea con sentenza di oggi rispondendo alla
domanda pregiudiziale della Cour constitutionnelle (Belgio). Una domanda
proposta nell’ambito della controversia che oppone l’Industrie du bois
de Vielsalm & Cie SA (Ibv) alla Région wallonne (Regione vallona)
riguardo al rifiuto di quest’ultima di concederle il beneficio di un
regime di sostegno rinforzato che prevede la concessione di certificati
verdi complementari.
Una domanda che verte sull’interpretazione
di alcune disposizioni contenute nella disciplina sulla promozione della
cogenerazione (direttiva 2004/8) e sulla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità (2001/77).
La direttiva del 2004 intende
accrescere l’efficienza energetica e migliorare la sicurezza
dell’approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo
sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia,
basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia
primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni
nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle
condizioni economiche.
Il legislatore ha dunque distinto la nozione di “cogenerazione ad alto rendimento” da quella di “cogenerazione”. Ha previsto il sostegno alla cogenerazione in generale e non alla sola cogenerazione “ad alto rendimento”. Da ciò ne discende che le misure nazionali di sostegno non sono riservate a un ambito limitato ossia ai soli impianti di cogenerazione che hanno la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento.
La direttiva 2001, invece, intende promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Una promozione giustificata dal fatto che lo sfruttamento di dette fonti energetiche contribuisce alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile e che esso può inoltre contribuire alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi del protocollo di Kyoto.
Anche questa direttiva prevede i regimi di sostegno a livello nazionale al fine di incoraggiare ad adottare misure appropriate atte a promuovere l’aumento di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Gli Stati, dunque sono invitati, mediante l’attuazione di meccanismi di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle due direttive e, più in generale, degli obiettivi dell’Unione nel settore dell’ambiente. E nel far ciò il diritto dell’Unione riconosce loro un ampio margine discrezionale.
La scelta delle modalità di realizzazione della misura di sostegno è lasciata allo Stato che decide per il regime “più adatto alla propria particolare situazione”, tenendo conto “delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche”. E tenendo pure conto delle caratteristiche peculiari delle diverse categorie di biomassa che possono essere usate.
Per esempio il legno, dal punto di vista stesso del carattere rinnovabile della risorsa e nell’ottica della sua disponibilità è una risorsa il cui rinnovamento richiede un lungo periodo che si differenzia dai prodotti dell’agricoltura o dai rifiuti domestici e industriali, la cui produzione richiede un periodo di tempo significativamente più breve.
La parte biodegradabile proveniente dai rifiuti industriali e urbani, che sono essenzialmente destinate allo smaltimento, o alla valorizzazione energetica non possono essere considerate paragonabili né al legno che può essere usato come materia prima, né ai rifiuti del legno dato che questi possono essere riutilizzati o riciclati nelle filiere industriali a esso collegate e che tali trattamenti, nell’ambito di tale gerarchia, possono dover essere privilegiati rispetto alla valorizzazione energetica.
Quindi, allo stato attuale del diritto dell’Unione, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione non è di ostacolo e non preclude allo Stato di prevedere una misura di sostegno rinforzata della quale possono fruire tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente la biomassa con l’esclusione degli impianti che valorizzano principalmente legno e/o rifiuti di legno.
Eleonora Santucci
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