29/04/14

Delitti contro l’ambiente: non solo parole in Parlamento

La residualità dell’intervento sanzionatorio penale è un messaggio positivo

Se è vero, come scrive Claudio Luzzati, che “chi formula le disposizioni non possiede nessun mezzo infallibile per costringere i giuristi a interpretarle in un determinato modo” (La vaghezza delle norme, Milano, Giuffré, 1990, p. 245) i magistrati, interpreti qualificati dallo svolgimento di attività giurisdizionale, sono talora inclini ad allontanarsi (in maniera irreparabile, si potrebbe dire) dalla genesi delle norme e dalla volontà del legislatore quale è ricavabile dai lavori preparatori delle leggi.

Si può in ciò riconoscere in alcuni casi una declinazione dell’autoreferenzialità e della critica preconcetta (il magistrato fedele alla Costituzione e allo spirito profondo delle leggi contro il legislatore confuso e poco limpido nei moventi) ma è pur vero che i lavori parlamentari non sono sempre di stile ed efficacia giustinianei e dunque si possono rivelare scarsamente utilizzabili come strumenti di interpretazione.
Vi è poi il fenomeno dell’impazienza della politica che porta all’introduzione di fattispecie-simbolo che producono tensioni interpretative soprattutto nel campo del diritto penale, e che contraddicono le prospettive riformatrici alte, nonché, in alcuni casi, le basilari esigenze di tecnicità giuridica.

La vicenda in corso dell’introduzione nel Codice penale dei delitti contro l’ambiente vede, al momento, l’approvazione da parte della Camera del testo risultante dall’unificazione di tre disegni di legge (C. 342 Realacci, C. 957 Micillo, C. 1814 Pellegrino).

Non tutto è impeccabile, in un prospettiva di sistema e in quella di concreta applicazione delle nuove norme incriminatrici: a partire dalla scelta topologica di inserire un Titolo VI-bis nel Libro secondo del Codice penale, piuttosto che mutare l’attuale intestazione del Titolo VI, facendone il luogo di tutela dei beni comuni; vi sono poi questioni relative alla tassatività, alle dinamiche delle aggravanti, ai complessi rapporti tra procedimento penale e fattispecie premiali, alle confische.

Prevale, tuttavia, l’idea positiva di una scelta non solo sanzionatoria ma di orientamento culturale.

In questo contesto la dichiarazione finale di voto di Alessandro Bratti, a nome del Partito Democratico, nella seduta della Camera del 26 febbraio 2014, in cui è stato approvato il disegno di legge sull’introduzione nel Codice penale dei delitti ambientali, costituisce un esempio di utilizzabilità dei lavori parlamentari.

Intanto nella dichiarazione ci si preoccupa effettivamente di riassumere il senso del lavoro svolto in Commissione; poi, in alcuni passaggi, le norme in esame vengono collocate in un ambito più complessivo che salvo il caso di modifiche significative al Senato è in grado sin da ora di orientare le scelte dell’interprete.

In particolare ne emergono del resto in coerenza con lo sviluppo dei lavori parlamentari un’idea complessiva del bene giuridico tutelato e la suggestione della non-centralità della risposta sanzionatoria penale.

Nell’intervento di Bratti si sottolinea il passaggio epocale, compiuto nel corso di quasi trent’anni, dalla visione dell’ambiente come risorsa da sfruttare a “bene comune da difendere”: con una modificazione profonda del rapporto tra economia, ambiente e salute.

E si colloca la novella penale in una via di sviluppo ben più complessiva: “se, infatti, la via dello sviluppo, come spesso ci siamo detti, è quella della qualità, della green economy, dell'innovazione, della valorizzazione della nostra agricoltura, delle nostre eccellenze storico-culturali, occorre non solo procedere ad una forte semplificazione amministrativa, burocratica, ma è necessario anche creare un sistema di regole, poche e chiare, e potenziare le strutture di controllo per garantire alle imprese di qualità e innovative di stare e affermarsi sul mercato. Se questo non succede e si lavora solo sulla cosiddetta semplificazione, il rischio è che, in un Paese in cui l'illegalità è purtroppo molto diffusa, ne traggano vantaggio solo quelle attività più spregiudicate e spesso colluse con il malaffare, non quelle più innovative”.

E’ una chiamata che vale anche per l’interprete: l’ambiente come bene tutelato in sé, collegato al bene della salute individuale e collettiva, e prevalente, nel bilanciamento di interessi che il giurista deve avere come guida, sugli interessi economici; la necessità di applicazione delle regole e dunque la ricostruzione dei precetti penalmente sanzionati in maniera chiara e discernibile dai destinatari.

E’ coerente con questi capisaldi quanto ancora in quell’intervento si dice a proposito delle tre direttrici degli interventi normativi attesi in materia di ambiente: semplificazione normativa che riduca i margini di discrezionalità e di incertezza per le imprese; riforma del sistema dei controlli, delle Agenzie ambientali e dell'ISPRA; introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente.

La residualità dell’intervento sanzionatorio penale è un messaggio positivo: per una volta la sanzione penale proclamata non sarà si spera lo scudo a giustificazione dell’assenza della prevenzione e dei controlli ordinari.

Giuseppe Battarino Giudice Tribunale di Varese



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