La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, il cosiddetto decreto del “Fare”, ha approvato in via definitiva l’esonero dall’obbligo di autorizzazione per le emissioni in atmosfera per alcuni impianti agricoli, attraverso l’introduzione nel testo del decreto dell’articolo 41-ter, norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo.
«La norma, fortemente sollecitata da Coldiretti, risolve, finalmente, l’annosa questione degli impianti agricoli che pur producendo emissioni insignificanti o irrilevanti, non risultavano compresi nell’elenco di quelli esonerati dagli obblighi di autorizzazione e per i quali, in assenza di tale previsione, sarebbe scattato a settembre l’obbligo di adeguamento» hanno spiegato dall’associazione agricola.
La disposizione, integrando la parte I dell’allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserisce tra gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo, non soggetti all’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, i seguenti impianti: i silos per i materiali vegetali, gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas. E ancora, le cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti.
Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui sopra, i frantoi.
Gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole e gli stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi tra quelli esonerati sono soggetti al regime semplificato dell’autorizzazione generale.
Nessun commento:
Posta un commento