«La norma, fortemente sollecitata da Coldiretti, risolve, finalmente, l’annosa questione degli impianti agricoli che pur producendo emissioni insignificanti o irrilevanti, non risultavano compresi nell’elenco di quelli esonerati dagli obblighi di autorizzazione e per i quali, in assenza di tale previsione, sarebbe scattato a settembre l’obbligo di adeguamento» hanno spiegato dall’associazione agricola.
La disposizione, integrando la parte I dell’allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserisce tra gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo, non soggetti all’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, i seguenti impianti: i silos per i materiali vegetali, gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas. E ancora, le cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti.
Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui sopra, i frantoi.
Gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole e gli stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi tra quelli esonerati sono soggetti al regime semplificato dell’autorizzazione generale.
Nessun commento:
Posta un commento