Per chi installa i pannelli fotovoltaici sul tetto della propria abitazione cedendo buona parte dell'energia elettrica, anche se puo' essere configurata come attivita' economica, non c'e' obbligo di partita Iva ed e' possibile godere del regime di detrazioni. Lo precisa una circolare del'Agenzia delle Entrate che ha preso atto del pronunciamento della Corte di Giustizia europea sulla legittimita' della detrazione Iva sull'installazione di un impianto fotovoltaico residenziale.
Il caso era controverso: l'impianto fotovoltaico installato sul tetto di casa da un cittadino austriaco infatti, non prevedeva stoccaggio per l'accumulazione di energia, la cui produzione era quasi interamente ceduta in rete. Il pronunciamento della Corte ha stabilito che proprio in ragione di queste considerazioni,la produzione di energia fotovoltaica di quell'impianto puo' essere considerata un'attivita' economica a tutti gli effetti, esercitata al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di continuita'. Ma non rientrando nelle attivita' di impresa o professionale, non impone l'obbligo di aprire una partita Iva. L'agenzia delle Entrate ha preso atto del pronunciamento, con una circolare che precisa che la sentenza della Corte stabilisce in via definitiva il principio secondo il quale non sussiste l'obbligo ad aprire partita Iva, chi produca energia con pannelli sul tetto di casa, anche se vende stabilmente tutta la quantita' prodotta o la cede mediante lo ''scambio sul posto'', al Gse. Mentre invece puo' godere dei benefici fiscali, mediante il regime di detrazioni.
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