Per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici sono
stati definiti i criteri di accreditamento. E’ stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale di ieri il regolamento che entrerà in vigore 12
luglio prossimo (Dpr 75/2013).
Il regolamento definisce i
requisiti coerentemente con la disciplina sul rendimento energetico
degli edifici (Dlg 192/2005 e successive modifiche). Il tutto per
promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e
per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa
delle norme su tutto il territorio nazionale.
Sono abilitati ai
fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti
come soggetti certificatori: i tecnici abilitati (ossia un tecnico
operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di
società di servizi pubbliche o private, comprese le società di
ingegneria, che di professionista libero o associato); gli enti pubblici
e gli organismi di diritto pubblico operanti
nel settore
dell’energia e dell’edilizia (che esplicano l’attività con un tecnico, o
con un gruppo di tecnici abilitati); gli organismi pubblici e privati
qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e
impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale
italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito
europeo, sulla base delle norme Uni Cei En Iso/Iec 17020; le società di
servizi energetici (Esco).
Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio degli esperti i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interesse. Che nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza dovrà anche essere espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado. Nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, riguarda il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
Le disposizioni del nuovo regolamento si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in materia e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
Comunque, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso un’applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome possono adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi. Possono anche promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali. Così come possono monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini. E possono predisporre – nell’ambito delle loro funzioni un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione direttamente o attraverso enti pubblici oppure organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio.
Quindi, le regioni e le provincie autonome possono promuovere la conclusione di accordi volontari o di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
Se nel caso gli enti avessero già provveduto al recepimento della disciplina in materia (e in particolare della direttiva europea) devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell’ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome. In altre parole gli enti devono provvedere affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.
Comunque sia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica.
Eleonora Santucci
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