Approvato il Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale
Con il D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59 (pubblicato sul S.O. n. 42/L della Gazzetta ufficiale del 19 maggio 2013 n. 124) è stato approvato il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”
Entra in vigore il 13 giugno 2013.
Si applica alle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.), così come definite dall’art. 2 del D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005, ovvero:
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Inoltre, si applica agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Il nuovo regolamento non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
E’ comunque facoltà del gestore degli impianti non richiedere l’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale, da richiedere sempre per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
Obiettivo è la semplificazione ai fini del rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’ aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi (art. 3):
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive ( S.U.A.P.) come disciplinato dal D.P.R. 160/2010, ne verifica la correttezza formale e la trasmette “immediatamente” in modalità telematica all’autorità competente, quest’ultima, se entro trenta giorni riscontra la mancanza o l’incompleta documentazione lo comunica “tempestivamente” al SUAP, precisando il termine entro il quale presentare le integrazioni;
le verifiche dovranno svolgersi entro i trenta giorni, trascorsi i quali, vige il “silenzio assenso”;
autorità competente a rilasciare l’Autorizzazione Unica Ambientale è la Provincia o altra autorit à delegata dalla Regione competente per territorio, il cui procedimento è adottato ai sensi della legge 241/1990 s.m.i.
L’autorizzazione unica ambientale sostituisce tutte le attuali autorizzazioni, le prescrizioni ed il piano di autocontrollo;
a differenza dalla bozza iniziale del provvedimento, che ne escludeva l’applicazione , i gestori degli scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.”
Il SUAP può, nel rispetto della Legge 241/1990 e DPR 160/2010, entro i trenta giorni dalla ricezione della domanda, indire la conferenza dei servizi, l’autorità competente entro i centoventi giorni adotta il provvedimento autorizzativo, termine che sale a centocinquanta giorni se l’autorità competente richiede documentazione integrativa.
Il termine per il rilascio dell’AUA è di novanta giorni riguarda anche un solo titolo abilitativo per il quale la normativa di riferimento stabilisce un termine inferiore o pari a novanta giorni.
L’autorizzazione ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio.
La richiesta di rinnovo dell’AUA dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza tramite il SUAP, se non sono mutate le condizioni dell’impianto, nell’istanza di rinnovo è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso dell’autorità competente.
Qualora dovessero mutare le disposizioni normative in materia prima della scadenza, l’autorità competente può imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nell’AUA.
La richiesta di modifica deve essere presentata all’autorità competente, se non è considerata “modifica sostanziale” vige il “silenzio assenso” trascorsi i sessanta giorni dalla comunicazione;
se invece, l’autorità competente ritiene si tratti di una “modifica sostanziale” (condizioni comunque previste e disciplinate da una norma nazionale o regionale) , entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, ordina la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’art. 4, le modifiche all’impianto non potranno essere attuate sino all’ottenimento della nuova autorizzazione;
a tale riguardo, alle regioni è demandata la definizione di ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche “sostanziali” e “non sostanziali”.
In materia di emissioni in atmosfera, sino all’adozione della relativa disciplina regionale, dovranno essere rispettate le condizioni di cui all’Allegato 1 del regolamento in esame.
A cura di Luca D'Alessandris (Ambiente.it)
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