In arrivo la 'patente energetica' per gli edifici, basata sulla loro
prestazione energetica di parti e unita' immobiliari. Non solo: entro il
31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere
a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti
pubblici e di proprieta' di questi ultimi dovranno rispettare gli
stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018. In arrivo anche la
'patente di efficienza energetica' dell'immobile, un po' come accade per
gli elettrodomestici. Previsti incentivi per le amministrazioni
pubbliche che installano fonti rinnovabili. E' quanto stabilisce la
Direttiva europea 2010/31/Ue del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia (e che abroga la direttiva 2002/91/Ce). Una
direttiva che va recepita entro questa settimana, a 3 anni dalla sua
stesura, e che - a quanto risulta alla Dire - sara' all'ordine del
giorno del Consiglio dei ministri di venerdi', come si dice 'in zona
Cesarini'. In base al testo, gli Stati membri adottano, a livello
nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione
energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui
le caratteristiche termiche dell'edificio (capacita' termica,
isolamento, eccetera); l'impianto di riscaldamento e di produzione di
acqua calda; gli impianti di condizionamento d'aria; l'impianto di
illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne. In base
alla direttiva 2010/31/Ue che il Cdm di venerdi' dovrebbe recepire, gli
Stati membri dovranno fissare, in conformita' alla metodologia di
calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da
conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di
prestazione energetica sono riveduti ogni 5 anni. Nel fissare i
requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici
gia' esistenti e quelli di nuova costruzione, nonche' tra diverse
tipologie edilizie.
Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti ad una valutazione sulla fattibilita' relativa all'installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo e sistemi di cogenerazione. Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi. Possono essere esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici storici), quelli adibiti a luoghi di culto; i fabbricati temporanei; gli edifici residenziali utilizzati per un periodo limitato dell'anno; i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 metri quadri. In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l'edilizia, quali gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d'aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch'essi rispettare i requisiti in materia di prestazione energetica. Entro il 31 dicembre 2020- sempre in base alla direttiva 2010/31/Ue che il Cdm di venerdi' dovrebbe recepire - tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprieta' di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018. Gli Stati membri redigono poi un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti che promuovono il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale elenco e' aggiornato ogni tre anni. Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato puo' comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonche' delle raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.
(DIRE) Roma
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