Vi riporto il capitolo che in Commissione Ecomafie è inserito nel testo base sulla gestione dei rifiuti in Campania presentata dal Pd. Leggete attentamente e poi giudicate come si possa avere un candidato del Pdl al Senato probabilmente capolista così :
Con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo camorristico nello specifico settore dei consorzi non può non essere approfondito il procedimento penale N. 36856/01 R.G.N.R, n. 74678/02 R.G. GIP, a carico dell'On Nicola Cosentino.Il procedimento viene esaminato in questa parte della relazione in quanto, pur trattandosi di indagine relativa a reati consumatisi nel territorio del casertano, la stessa è stata condotta dai magistrati della DDA presso il Tribunale di Napoli. Nel corso dell’indagine il Gip presso il Tribunale di Napoli ha emesso, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato (doc. 1182/1).
Agli atti della Commissione è stata acquisita la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'On. Cosentino (comprendente il testo integrale dell'ordinanza cautelare), richiesta che è stata rigettata dalla Camera di appartenenza Successivamente è stato richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato. Il procedimento, allo stato, pende in fase dibattimentale avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
6.2 Ordinanza di custodia cautelare n. 728/09 del 07/11/2009 emessa nei confronti dell’Onorevole Nicola Cosentino
L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari dr. Raffaele Piccirillo, su richiesta dei Pubblici Ministeri dr. Alessandro Milita e Giuseppe Narducci viene esaminata evidenziando, in primo luogo, il capo d'imputazione elevato nei confronti dell'On. Cosentino.
Successivamente, vengono richiamati i passaggi fondamentali dell'ordinanza ed i gravi indizi di colpevolezza in essa evidenziati.
a IMPUTAZIONE
Nei confronti dell’on. Cosentito è stata elevata la seguente imputazione (avvenuta in provincia di Caserta sin dall’inizio degli anni ’90 e perdurante):
del delitto di cui all'artt. 110, 416 bis - I, II, III, IV, V, VI ed VIII comma, perché non essendo inserito organicamente ed agendo nella consapevolezza della rilevanza causale dell'apporto reso e della finalizzazione dell'attività agli scopi dell'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi" - promossa e diretta da Antonio BARDELLINO (fino al 1988), da Francesco SCHIAVONE di Nicola, detto "Sandokan", da Francesco BIDOGNETTI e da Vincenzo DE FALCO (dal 1988 al 1991) e infine da Francesco SCHIAVONE di Nicola e da Francesco BIDOGNETTI - dopo l'arresto di questi ultimi due, da Michele Zagaria e Iovine Antonio, quali esponenti di vertice, della fazione facente capo alla famiglia Schiavone e da Bidognetti Domenico, Bidognetti Aniello, Bidognetti Raffaele, Guida Luigi, Alfiero Nicola, Setola Giuseppe e Cirillo Alessandro, quali componenti apicali che si avvicendavano alla guida della fazione facente capo alla famiglia Bidognetti che, operando sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi:
- il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali;
- il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative;
- l'acquisizione di appalti e servizi pubblici;
- l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero
esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in
occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali;
- il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali;
- il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatane di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, truffe, riciclaggio ed altro);
- assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la
corruzione, di organi istituzionali;
- l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata non solo attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali nel tempo e la repressione violenta dei contrasti interni ma altresì attraverso condotte stragiste e terroristiche;
- il conseguimento, infine, per sé e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi
ingiusti;
- in particolare contribuiva, con continuità e stabilità, sin dagli anni '90, a rafforzare vertici ed attività del gruppo camorrista facente capo alle famiglie Bidognetti e Schiavone (dal quale sodalizio riceveva puntuale sostegno elettorale in occasione delle elezioni a cui il Cosentino partecipava quale candidato divenendo consigliere provinciale di Caserta nel 1990, consigliere regionale della Campania nel 1995, deputato per la lista Forza Italia nel 1996 e, quindi, assumendo gli incarichi politici prima di Vice Coordinatore e poi di Coordinatore del partito Forza Italia in Campania, anche dopo aver terminato il mandato parlamentare nel 2001) attraverso le seguenti condotte :
- garantendo il permanere dei rapporti tra imprenditoria mafiosa, amministrazioni pubbliche e comunali;
- assicurando il perpetuarsi delle dinamiche criminali economiche, esercitando indebite pressioni nei confronti di enti prefettizi per incidere, - come nel caso della ECO4 S.p.a., sulle procedure dirette al rilascio delle certificazioni antimafia in situazioni nelle quali erano ravvisabili elementi ostativi al rilascio delle certificazioni stesse ovvero attivandosi ancora, con enti prefettizi e/o strutture del Ministero dell’Interno, alfine di impedire, come nel caso del Comune di Mondragone, il corretto dispiegarsi della procedura finalizzata allo scioglimento dell’ente locale per infiltrazione mafiosa;
-creando e cogestendo monopoli d'impresa in attività controllate dalle famiglie mafiose, quali l’ECO4 s.p.a., e nella quale il Cosentino esercitava - in posizione sovraordinata a Giuseppe Valente, Michele Orsi e Sergio Orsi - il reale potere direttivo e di gestione, così consentendo lo stabile reimpiego dei proventi illeciti, sfruttando dette attività di impresa per scopi elettorali, anche mediante l'assunzione di personale e per diverse utilità."
Una sintesi molto chiara della vicenda compendiata nel capo di imputazione summenzionato è riportata nel provvedimento emesso dalla corte di Cassazione su ricorso del Cosentino avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Gip di Napoli nei suoi confronti. (doc. 1182/1 e 1182/9 - sentenza n. 8158/2010 della Suprema Corte di cassazione del 28 gennaio 2010 con cui è stato rigettato il ricorso).
Pertanto, prima ancora di riportare i passaggi fondamentali dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere e degli elementi valutati in termini di gravità indiziaria dal Gip, pare opportuno richiamare la sintesi dei fatti così come contenuta nel summenzionato provvedimento della Suprema Corte:
"Secondo l'ipotesi accusatoria sintetizzata nel capo di imputazione, sin dall'inizio degli anni '90 il Cosentino avrebbe stretto un patto con esponenti dei gruppi di tale associazione facenti capo alla famiglia Bidognetti e, in una seconda fase, a quelli facenti capo alla famiglia Schiavone, patto che lo avrebbe portato a fornire con continuità un articolato contributo per il rafforzamento dei suddetti gruppi camorristici in cambio di sostegno nelle numerose competizioni elettorali cui ha partecipato, quale quella per l'elezione a consigliere provinciale di Caserta nelle liste del PSDI nel 1990 e, dopo il passaggio al partito di Alleanza Nazionale, quella per consigliere regionale della Campania nel 1995, e per deputato nel 1996, nel 200 l e nel 2006 per la lista di Forza Italia. In particolare, il sostegno prestato ai sodalizi camorristici sarebbe stato realizzato creando e cogestendo monopoli di impresa, come la EC04 S.p.a. di cui si dirà più avanti, in attività, dagli stessi controllate, che pure sfruttava per scopi elettorali anche mediante l'assunzione di personale e per diverse utilità, ed, ancora, garantendo il permanere dei rapporti tra imprenditoria mafiosa e amministrazioni pubbliche, nonchè assicurando il perpetuarsi delle dinamiche criminali economiche con indebite pressioni su enti prefettizi e altre strutture pubbliche.
La vicenda della EC04 s.p.a. - società che, operando nel campo della raccolta e smaltimento dei rifiuti nella provincia di Caserta, è riuscita ad acquisire l'affidamento diretto del servizio di raccolta in numerosi comuni di quel bacino consortile - occupa nell'architettura della amplissima e complessa ordinanza pervenuta all'esame di questa Corte uno spazio di molto superiore alla menzione a titolo esemplificativo che ne è fatta nel capo di imputazione e si colloca come elemento centrale, e fondamentale, nell'ottica della ricostruzione accusatoria recepita dal GIP.
Si tratta di una società mista, formata il 28/8/2000, in cui accanto al partner pubblico, rappresentato dal consorzio denominato CE4 raggruppante diciotto comuni dell'area casertana, presieduto da Valente Giuseppe, ha fatto ingresso l'impresa, sino ad allora operante soprattutto in campo edilizio, dei fratelli Orsi Michele (ucciso dalla camorra l' 1/6/08) e Orsi Sergio accanto ai quali, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato inserito come socio occulto per volontà di Bidognetti Francesco, capo dell'omonimo gruppo camorristico, l'imprenditore a quest'ultimo strettamente legato Vassallo Gaetano, il quale nel campo dei rifiuti vantava maggiore esperienza.
Ed è sulla base delle dichiarazioni rese nel corso del 2008 dal Vassallo, divenuto collaboratore di giustizia, che gli inquirenti hanno ricostruito la genesi e le attività poste in essere anche con metodi intimidatori, le strategie espansive e le vicende della EC04.
Secondo l'ordinanza impugnata., dette dichiarazioni sono state confermate da numerosi riscon1ri documentali, intercettativi e dichiarativi desunti da quanto riferito da altri collaboratori, soprattutto Diana Luigi e Diana Alfonso, dagli stessi fratelli Orsi, dal Valente e da Ferraro Nicola, concorrente degli Orsi che ebbe a subire pressioni per lasciare loro il campo libero: di talchè da tali elementi di prova gli inquirenti hanno tratto argomento per ritenere che la società EC04 era stata strumento di penetrazione di gruppi camorristici che intendevano attraverso di essa collocarsi in posizione di monopolio nel lucroso campo della gestione dei rifiuti.
Più che la vasta parte dell'ordinanza, che non è specificamente messa in discussione nel ricorso, dedicata alla dimostrazione degli accordi intervenuti tra i fratelli Orsi e i gruppi camorristici, e alla conseguente connotazione di impresa mafiosa sin dall'origine assunta dalla EC04, ha rilievo in questa sede la parte che riguarda il ritenuto coinvolgimento del Cosentino il quale, secondo ciò che ha riferito il Vassallo, ne sarebbe divenuto non soltanto referente politico ma anche cogestore.
Nel limitare l'esposizione agli episodi che nella ricostruzione accusatoria sono stati ritenuti più significativi, va sottolineato che il Vassallo ha dichiarato:
- che aveva conosciuto il Cosentino prima del 1992 tramite Cirillo Bernardo, parente di Bidognetti Francesco;
- che il Cirillo gli aveva detto che il Bidognetti voleva che presentasse il Cosentino al personale della sua impresa di San Cipriano di Aversa in vista delle elezioni provinciali, cosa che lo stesso Cirillo asseriva di avere fatto sponsorizzando poi anche in altre occasioni le campagne elettorali dell'indagato;
- che, nel 2002 o 2003, era stato presente alla consegna di una busta contenente la somma di 50.000 euro in contanti (importo successivamente rettificato in 50 milioni di lire) da parte dell'Orsi Sergio al Cosentino, il quale, essendo consapevole del suo inserimento nella EC04, avrebbe pronunciato la frase "quella società ... song 'io" e li aveva ringraziati entrambi;
- che in occasione di tale incontro, avvenuto nell' abitazione di Casal di Principe del parlamentare, l'Orsi Sergio aveva manifestato al Cosentino il progetto di espandersi in altri bacini consortili dell'area casertana (quelli denominati CE2 e CE3) perorando il suo interessamento con i comuni interessati e il Cosentino gli aveva risposto che doveva pazientare perché era necessario operare gradualmente;
- che ancora nel 2003, dopo essere stato estromesso dalla EC04, aveva avuto un altro incontro con il Cosentino, sempre nella sua abitazione di Casal di Principe, in cui costui gli aveva spiegato che ciò era avvenuto perché gli interessi economici del "clan dei casalesi" nella gestione dei rifiuti si erano focalizzati nell' area controllata dagli Schiavone, per cui il gruppo Bidognetti era stato tenuto fuori ed egli aveva dovuto adeguarsi a questa scelta.
A proposito delle assunzioni clientelari a fini di aggregazione del consenso elettorale e anche di conseguimento degli affidamenti comunali del servizio di raccolta rifiuti, che secondo l'ipotesi accusatoria costituivano uno dei tennini essenziali del rapporto di scambio instaurato tra la EC04 e l'indagato, nell'ordinanza impugnata sono state valorizzate le dichiarazioni rese in proposito dall'Orsi Michele e le risultanze di intercettazioni di conversazioni su questo oggetto tra l'Orsi Sergio, il Valente e altri. Al riguardo sono state poste in risalto: le dichiarazioni dell'Orsi Michele circa il controllo che il Cosentino esercitava sull'ECO 4 anche attraverso la scelta dei consiglieri di amministrazione di spettanza del partner pubblico, tra cui il presidente Savoia Carlo; le dichiarazioni del Valente circa la promozione da parte del Cosentino medesimo delle scelte espansive di detta società, inseritasi nel superconsorzio IMPREGECO per la gestione di impianti a livello regionale nell'ambito di una strategia che prevedeva la creazione di un ciclo integrato dei rifiuti diretta al boicottaggio e all'espulsione del gruppo FISIA ITALIMPIANTI- FIBE s.p.a che era stato contrattualmente designato; le dichiarazioni dell'Orsi Sergio, che secondo il GIP hanno trovato conferma in conversazioni intercettate sull 'utenza del Valente, circa la sponsorizzazione politica offerta dall'indagato per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una discarica in località Lo Uttaro di Caserta; le dichiarazioni di Bidognetti Raffaele sugli esponenti politici che facevano parte del "tessuto camorristico".
Sul versante, infine, del sostegno elettorale che il Cosentino avrebbe ottenuto dai gruppi camorristici, in cambio della protezione accordata alla intrapresa economica cui questi erano interessati, nell'ordinanza impugnata - a dimostrazione anche del rapporto di confidenza che intercorreva tra l'indagato, il Bidognetti Francesco e il cugino di costui Cirillo Bernardo - il Giudice dell'udienza preliminare ha valorizzato non solo le dichiarazioni del Vassallo e dell'Orsi Michele, ma anche quelle rese in proposito da esponenti del clan dei "casalesi" divenuti collaboratori di giustizia, e in particolare da Schiavone Carmine, da De Simone Dario, da Bidognetti Domenico, da Ferrara Raffaele e da Frascogna Domenico (questi due ultimi sugli ordini diramati dai capi dell'organizzazione camorristica in occasione delle elezioni regionali del 1995)."
In merito all’indagine è stato audito anche il dottor Milita, in data 10 ottobre 2010, il quale ha così sintetizzato la vicenda:
“ È evidente negli atti trasmessi, in particolare nella memoria a supporto della richiesta di trascrizione delle intercettazioni riguardanti Cosentino Nicola imputato di associazione mafiosa che Impregeco, ente composto da Ce-4, da Napoli 1 e da Napoli 3, era una società di fatto diretta da Nicola Cosentino.
Nell’ambito dei rapporti tra Nicola Cosentino e soggetti terzi c’era Giulio Facchi, soggetto direttamente controllato e pilotato da Chianese Cipriano, individuato come antagonista della cordata Impregeco, che ha sostanzialmente monopolizzato il mercato, escludendo FIBE Campania e FIBE dalla possibilità di gestire le discariche come previsto dal contratto.
Attraverso un incontro tra Chianese Cipriano e Cosentino Nicola è però stato raggiunto un accordo transattivo tra i due gruppi apparentemente contrapposti, che da lì a poco avrebbero agito in unità. Da lì a poco la Resit sarebbe stata acquisita dal Consorzio Napoli 3 e lo Stato italiano, attraverso il Consorzio territoriale Napoli 3, avrebbe assunto i costi teorici e i rischi del disastro ambientale e dell’avvelenamento che riguardava Giuliano e la discarica Resit.
Fortunatamente la Resit sarebbe stata sequestrata di lì a poco e quindi la responsabilità, che avrebbe avuto interamente lo Stato nel gestire un avvelenamento delle falde consumato da altri, si sarebbe quindi ridotta. Questo è un esempio, ma è tutto documentato nella memoria depositata.”
6.3 I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA EVIDENZIATI NEL PROVVEDIMENTO APPLICATIVO DI MISURA CAUTELARE
Di seguito si espongono sinteticamente i contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Nicola Cosentino, precisando che i commenti riportati sono quelli contenuti nel provvedimento giudiziario.
Dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo.
Nel procedimento in oggetto hanno assunto particolare importanza le propalazioni rese ai P.M. dal collaboratore di giustizia Gaetano VASSALLO, imprenditore di Cesa (CE), colletto bianco del gruppo criminale capeggiato da Francesco (Cicciotto) Bidognetti, interessato alla regolamentazione degli affari illeciti legati al traffico dei rifiuti nonché alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni al fine di ottenere provvedimenti concessori ed autorizzazioni.
Nell’ordinanza viene evidenziata la credibilità personale del Vassallo, tenuto conto dell’entità del compendio patrimoniale che le sue dichiarazioni hanno consentito di apprendere, privandone lo stesso dichiarante e i suoi familiari.
(La Commissione ha acquisito copia dei provvedimento di sequestro emessi nei confronti di Raffaele Vassallo + altri, doc. 270/5 e 270/6).
I passaggi fondamentali dell’indagine possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
- stipula di un patto societario tra il gruppo camorristico “Bidognetti” e i fratelli Orsi, per l’accaparramento dell’affare del Consorzio dei rifiuti, attraverso l’aggiudicazione della gara d’appalto finalizzata all’individuazione del partner privato della costituenda società mista ECO4 (operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani in comuni legati al Consorzio CE4, Bellona, Calvi Risorta, Carinola, Castel Volturno, Cellole,falciano del Massico, Giano Vetusto, Grazzanise, Mondragone, Pastorano, Pignataro Maggiore, Rocamonfina, Santa Maria La Fossa, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Vitulazio);
- l’ausilio intimidatorio offerto dalla camorra per eliminare la concorrenza nella fase di aggiudicazione del contratto con il consorzio CE4;
- il ruolo strategico assunto da Gaetano Vassallo nella realizzazione del progetto, sia interloquendo con i pubblici amministratori, sia fornendo alla società dei fratelli Orsi i mezzi per potere operare;
- il dominio sostanziale esercitato dagli Orsi sulla società ECO4, diretta espressione della criminalità organizzata;
- le sovrafatturazioni attraverso le quali i privati stornavano sul partner pubblico i contributi versati al socio criminale;
- il supporto del clan camorristico Bidognetti nella mediazione con i clan preposti ai territori dove la ECO4 andava ad operare (es. il clan La Torre a Mondragone); in sostanza, tutti i clan che insistevano sui singoli comuni sarebbero stati garantiti nel percepire una tangente attraverso il gruppo Bidognetti;
- il potere effettivo di direzione e di gestione sul consorzio ECO 4 svolto dall’On. Cosentino;
- il contributo stabile e continuativo fornito, a partire dagli anni 90, da Nicola Cosentino per rafforzare i vertici e le attività del gruppo camorrista facente capo alle famiglie Bidognetti e Schiavone (ottenendo in cambio sostegno elettorale in occasione delle elezioni a cui aveva partecipato quale candidato, divenendo consigliere provinciale di Caserta nel 1990, consigliere regionale della Campania nel 1995, deputato per la lista Forza Italia nel 1996, e quindi assumendo gli incarichi politici prima di Vice Coordinatore del partito di Forza Italia in Campania, anche dopo avere terminato il mandato parlamentare nel 2001);
- il contributo sarebbe consistito nel garantire il permanere dei rapporti tra imprenditoria mafiosa, amministrazioni pubbliche e comunali, nell’esercitare indebite pressioni nei confronti di enti prefettizi e/o strutture del Ministero dell’Interno, per incidere, per esempio, sulle procedure dirette al rilascio delle certificazioni antimafia, o per impedire la definizione delle procedure finalizzate allo scioglimento di enti locali per infiltrazione mafiosa; creando e cogestendo monopoli d’impresa in attività controllate dalle famiglie mafiose, quali l’ECO4.
Particolare importanza hanno avuto le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo, dichiarazioni che, si legge nell’ordinanza “hanno però trovato riscontri (documentali, intercettivi, dichiarativi) tutti assolutamente autonomi rispetto alla fonte da verificare e, per giunta, di densità e significatività tali da assumere il valore di prova autosufficiente, sì da conferire al narrato del chiamante in correità il valore residuale di mera chiave di lettura e di trama espositiva, cronologicamente ordinata, di un composito intreccio di evidenze”
Dagli atti processuali emerge che già dagli anni ’90 i clan camorristici, in particolare il clan Bidognetti, avevano intenzione di entrare prepotentemente “nell’affaire” rifiuti, visto che in quel periodo si erano formati i consorzi e vi era la necessità di creare società miste private - pubbliche per ricavare ingenti profitti.
Il Vassallo era l’unico imprenditore competente in materia e quindi era l’unico referente del gruppo Bidognetti a poter controllare unitamente ai fratelli ORSI la società ECO 4, per ingerirsi direttamente nella gestione del ciclo rifiuti.
La Società ECO4, da dichiarazioni del collaboratore di giustizia, era “una creatura" dell’Onorevole Cosentino, e avrebbe dovuto provvedere alla gestione dei rifiuti non solo per il consorzio CE4, ma per tutti i consorzi operanti nell’area casertana.
I collanti che, si legge nell’ordinanza, hanno consentito di realizzare una stabile alleanza tra soggetti politici e soggetti criminali sono stati rappresentati da assunzioni clientelari a fini di aggregazione del consenso elettorale, nonché dal perseguimento di una strategia finalizzata a creare un “ciclo integrato dei rifiuti” alternativo e concorrenziale rispetto a quello stabilito a livello regionale dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai contratti già stipulati dagli organi commissariali con l’ATI FISIA ITALIMPIANTI.
L’ ECO4 S.P.A - PARADIGMA DELL’IMPRESA MAFIOSA
Il momento in cui si compenetrano le iniziative economiche dei fratelli Orsi e i programmi del gruppo Bidognetti è quello in cui i fratelli Orsi decidono di entrare nel settore dei rifiuti e si aggiudicano, senza disporre di alcuna competenza specifica né di patricolari mezzi, il ruolo decisivo di partner privato del consorzio CE4, nella società mista ECO 4.
Si tratta di una vicenda ricostruita in precedenti provvedimenti cautelari (proc. n. 49946/03, ordinanze cautelari n. 215 del 22 marzo 2007; n. 707 del 29 ottobre 2007, n. 45 del 26 gennaio 2009 e n. 472 del 7 luglio 2009).
Nella dinamica di quella aggiudicazione, si evidenzia nell’ordinanza, vi è una perfetta sinergia tra l’azione corruttiva e la turbativa d’asta esercitate con il concorso di Valente Giuseppe e Claudio De Biasio, rispettivamente Presidente e Direttore generale del Consorzio che costituiva il partner pubblico della futura società mista, la pressione intimidatoria esercitata dagli uomini del gruppo Bidognetti per ridurre al silenzio il più temibile avversario degli Orsi in quella competizione, la Ecocampania dei fratelli Ferraro, vicini alla famiglia Schiavone, e, infine, la massiccia attività fraudolenta finalizzata a stornare sul partner pubblico le uscite clandestine.
In sostanza, da un lato, il bando di gara viene confezionato in modo tale da garantirne l’aggiudicazione all’impresa Flora Ambiente dei fratelli Orsi, dall’altro, il clan dei bidognettiani fornisce sostegno economico e “militare” all’ATI capeggiata da Flora Ambiente degli Orsi, al fine di assicurare alla stessa l’aggiudicazione della gara indetta dal consorzio CE 4 per la scelta del partner privato della costituenda società mista.
I fratelli Orsi e la ECO4 s.p.a. con il clan dei casalesi avevano, quindi, intrecciato una relazione molto stretta che si manifestava essenzialmente attraverso:
- l’inserimento dell’esperto imprenditore camorrista Vassallo;
- l’ausilio intimidatorio offerto per eliminare la concorrenza di Ferraro nella fase di aggiudicazione del contratto con il consorzio CE4;
- la possibilità, garantita dal clan Bidognetti, di operare, attraverso affidamenti diretti ricevuti da diversi comuni consorziati, in territori controllati da altre organizzazioni criminali, estromettendo così i clienti tradizionali e lucrando anche più favorevoli condizioni estorsive.
A fronte di ciò, i fratelli Orsi avrebbero dovuto versare una tangente mensile pari a 50.000 Euro e assumere cinquanta persone scelte dal clan.
CONTROLLO POLITICO E GESTIONALE SULLA ECO4
Secondo quanto riportato nell’ordinanza applicativa di misura cautelare, il controllo politico sulla società mista ECO 4 era esercitato da Nicola Cosentino, il quale aveva il dominio delle assunzioni, degli incarichi e delle nomine nel consiglio di amministrazione della predetta società.
Nell’interrogatorio del 15 giugno 2007 Michele Orsi confermava il rapporto politico privilegiato allacciato, sin dagli albori della società mista, con Nicola Cosentino e Mario Landolfi, descrivendo i termini essenziali dello scambio instaurato con tali soggetti.
L’impegno che i politici assumevano verso gli uomini del consorzio era di far accaparrare loro tutti i contratti di raccolta dei rifiuti solidi urbani presso tutti, o quasi, i comuni consorziati, nonché la promozione di un ciclo integrato alternativo rispetto a quello esistente.
La contropartita che i protettori politici chiedevano e puntualmente ottenevano da parte degli imprenditori mafiosi della ECO 4 era rappresentata da massicce assunzioni (circa il 70% delle risorse umane) di personale inutile e talvolta del tutto inoperoso, effettuate in concomitanza con le scadenze elettorali o per conquistare il favore di persone che potevano tornare utili in ragione del ruolo professionale o politico ricoperto.
Le assunzioni, inoltre, venivano utilizzate come una sorta di grimaldello per scardinare le resistenze dei comuni nell’affidamento senza gara del servizio di raccolta alla ECO4.
Giuseppe Valente (raggiunto dall’ordinanza cautelare n. 45 del 26 gennaio 2009, con addebiti di turbativa d’asta e corruzione aggravate ex art. 7 legge 203/1991, in relazione alla gara pubblica che condusse nell’estate del 2000 alla scelta dell’ATI) ha reso interrogatori variamente corroborativi delle dichiarazioni di Vassallo.
“Il consorzio faceva capo a due referenti politici, l’uno era Mario Landolfi, quale espressione del partito di AN, l’altro era Nicola Cosentino, quale espressione del partito di FI. Vi era una buona relazione fra i due. Ho infatti assistito a delle telefonate tra i due, trovandomi con Nicola Cosentino o con Landolfi, colloqui durante i quali i due parlavano di nomine nel cda del Consorzio e dell’ECO4 (…) Il De Biasio aveva poteri diretti di assunzione all’interno del Consorzio, mentre nell’ECO 4 i poteri erano degli Orsi.
Quanto all’ECO4 S.p.a., le assunzioni erano decise su segnalazione di Landolfi, Cosentino e Sagliocco, e spesso, nelle occasioni in cui i comuni affidavano il servizio all’ECO 4 per la raccolta degli rsu, erano anche gli amministratori comunali a determinare le nuove assunzioni, in aggiunta al personale che veniva naturalmente assorbito dal nuovo affidatario.
Costituzione dell'IMPREGECO, diaframma formale tra gli imprenditori camorristi e il Commissario di Governo
Il progetto del superconsorzio era strettamente connesso alla creazione di un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e diretto alla espulsione dell’ATI FISIA ITALIMPIANTI.
La Società IMPREGECO s.r.l. accumunava tre consorzi in parti uguali, il consorzio CE4, NA1 e NA3, costituito nel 2001 su iniziativa di Gerlini e Facchi, Subcommissari di Governo, per la gestione delle uniche discariche allora attive nella Regione: la discarica di Parco Saurino in Santa Maria La Fossa (competenza del CE4); la discarica di Giugliano (competenza di NA1) e la discarica di Tufino (competenza di NA3).
Nelle quote societarie dell’IMPREGECO vengono acquisite anche parte delle azioni della ECO4 e di FLORA AMBIENTE e alcune quote della società ENTERPRAIS, riconducibili direttamente all’On. Cosentino tramite il suo intermediario Caterino Luigi (47% ).
Di particolare rilievo sono le dichiarazioni fornite da Valente Giuseppe, nominato dal 2001 al 2004 presidente del superconsorzio, il quale evidenzia come il Commissario di Governo Bassolino abbia stipulato più convenzioni di affidamento della “gestione degli impianti di selezione, trattamento, valorizzazione e riciclaggio dei RSU, di proprietà dei Consorzi di Bacino e di quelli in corso di individuazione da parte del Sub Commissario delegato” (Art. 2 Ordinanza n. 30 del 29.01.2002).
Con quelle convenzioni il Commissariato si liberava transitoriamente del vincolo di esclusiva contratto con l’ATI del “Nord”.
Di fatto scompariva ogni riferimento agli impegni assunti con ATI FISIA ITALIMPIANTI e, al fine di consentire alla IMPREGECO di effettuare il processo di “valorizzazione“ dei rifiuti, si disponeva la realizzazione dell’impianto di biostabilizzazione, presso la discarica di Parco Saurino, con l’ausilio della tecnologia della società ICOM Milano, società che diveniva negli anni a seguire partecipante nella società GMC Multiservizi facente capo ai fratelli Orsi. (cfr. nel dettaglio pag. 294 e ss. ordinanza custodia cautelare).
Valutazione conclusiva sul patto voti contro favori, addebitato da Gaetano Vassallo all'indagato Cosentino
Si legge nell'ordinanza cautelare che le dichiarazioni di Gaetano Vassallo relative al contributo consapevolmente prestato dall’ONOREVOLE Cosentino al clan dei Casalesi, attraverso la promozione politica e la sponsorizzazione delle attività e iniziative dei fratelli Orsi hanno trovato puntuale riscontro.
Il punto cardinale della verifica ha investito la mafiosità delle iniziative imprenditoriali dei fratelli Orsi nel settore dei rifiuti e su questo aspetto si sono conseguiti esiti conoscitivi che, emancipandosi dallo stesso narrato di Gaetano Vassallo, hanno confermato l’assunto della connessione genetica e funzionale di quell’impresa con la camorra casalese, nelle sue due espressioni fondamentali.
Si è osservata anzi – nelle intercettazioni che monitoravano nell’anno 2000 la pressione esercitata in danno del concorrente Nicola Ferraro - come persino i reparti “militari” della famiglia bidognettiana considerassero Flora Ambiente e la costituenda ECO4 come “cosa loro”, sì da temere e prevenire le iniziative di Ecocampania con la premura e l’attivismo di chi cura un suo “personale” investimento.
Accertato come la Eco 4 e la sua espansione incarnassero appieno il paradigma dell’impresa mafiosa, restava da verificare se effettivamente l’indagato vi avesse rivestito il ruolo che Vassallo gli attribuisce: promozione politica delle iniziative, controllo delle strategie, dominio (condiviso) delle assunzioni, delle nomine e degli incarichi.
Le intercettazioni hanno mostrato come i momenti cruciali della strategia della creazione di un ciclo integrato dei rifiuti esplulsivo per l’affidataria designata dai contratti regionali siano stati tutti patrocinati da Nicola Cosentino (…).
Il mondo dei quadri e dei dirigenti di ECO 4 è stato rappresentato come un teatrino di figuranti, animati dalla precipua preoccupazione di non deludere le aspettative del “capo” Cosentino. Le stesse rivalità tra dirigenti si alimentavano sul terreno di una gara di abilità nel fare “campagna elettorale” per Cosentino.
Persino il “padrone” Sergio Orsi è parso intimorito dalla sola prospettiva che qualcuno potesse presentarlo a Nicola Cosentino come un ostacolo sul percorso delle assunzioni clientelari e ha sentito il bisogno di ribadire un rapporto di soggezione: “Cosentino è il mio padrone!”.
Michele Orsi poi ha rappresentato, sempre secondo quanto si legge nell’ordinanza, l’inefficienza della struttura, tutta protesa a soddisfare le esigenze elettorali dei padrini politici.
Consenso al clan dei Casalesi - “PATTO VOTI CONTRO FAVORI”
L’intraneità del Cosentino alla criminalità organizzata viene suffragata anche dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia Dario De Simone e Carmine Schiavone che evidenziano uno stretto rapporto fiduciario che permette al Cosentino di essere “aiutato” nelle campagne elettorali .
Tutta l’organizzazione nella sua estensione territoriale si era interessata alle elezioni del Cosentino che era uomo della famiglia Schiavone, avendo non solo continui rapporti di frequentazione, ma essendo imparentato con loro.
Inoltre i rapporti di affinità familiare, la comune estrazione territoriale e la confidenza - gratitudine hanno impedito ai magistrati di ritenere credibili gli argomenti difensivi incentrati sul tema dell'inconsapevolezza del Cosentino circa l'estrazione camorristica dei soggetti con i quali venne di volta in volta a relazionarsi.
Si è ritenuto causalmente rilevante il contributo offerto dal Cosentino alle iniziative imprenditoriali del clan dei casalesi, avendo egli utilizzato il sostegno offerto dal clan in occasione delle elezioni provinciali casertane del 1990, delle elezioni regionali dell'anno 1995, delle politiche del 2001.
Si è registrata una progressione senza inciampi della sua carriera politica, dalla conquista (avvenuta già nell'anno 1996) del ruolo di parlamentare, dal fattivo controllo di molte delle amministrazioni comunali che avrebbero conferito alla società mista gli affidamenti diretti, dalle conclamate relazioni con la struttura commissariale e con altri esponenti politici importanti del territorio.
6.4 Le impugnazioni avverso l’ordinanza e i provvedimenti giudiziari della fase cautelare
La Commissione ha ritenuto opportuno acquisire la documentaizone attintente all’intera fase cautelare, tenuto conto della delicatezza delle questioni affrontate e delle istanze difensive presentate per conto dell’indagato.
Avverso l’ordinanza applicativa della misura cautealre, emessa in data 7.11.09, i legali del Cosentino hanno presentato ricorso in Cassazione.
Con provvedimento del 28 gennaio 2010, n. 8158/10, la Cassazione ha rigettato il ricorso (doc. 1182/1 e 1182/9).
I motivi di ricorso, sinteticamente, sono stati:
- mancata valutazione della memoria presentata da Cosentino (sul punto la Corte ha rilevato come la memoria fosse stata acquisita agli atti, trasmessa al Gip e oggetto di valutazione)
- nullità dell’ordinanza per mancata audizione dell’indagato che ne aveva fatto richiesta ex art. 374 cpp (la Corte ha precisato che nessuna sanzione di nullità è derivata dal mancato accoglimento della richiesta dell’indagato di essere sentito ai sensi dell’art. 374 cpp)
- acritica valutazione delle dichiarazione dei collaborazioni di giustizia, in assenza di riscontri (la Corte ha invece ritenuto logico l’iter argomentativo seguito dal Gip, in relazione sia all’attendibilità intrinseca che estrinseca dei collaboratori)
- inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per violazione dell’artt. 335 cpp (la Corte ha sottolineato come il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il Pm ha iscritto nel registro notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito)
- inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite in altri procedimenti (anche su questo tema la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, evidenziando il corretto utilizzo delle intercettazioni)
- insussistenza dei gravi indizi rispetto alla consapevolezza in capo al Cosentino del carattere mafioso della Eco4 (questo motivo di ricorso è stato trattato dalla Corte unitamente al terzo – concernente la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia -)
- inesistenza delle esigenze cautelari: “si sostiene a questo riguardo l’inesigibilità, anche in astratto, della prova positiva di un recesso dal concorso esterno nell’associazione mafiosa al fine di considerare superata la presunzione di pericolosità e di inadeguatezza di ogni misura diversa dalla custodia in carcere di cui all’art. 275 co. 3 cpp e si lamenta, in concreto, che non si sia tenuto conto del lungo tempo trascorso dai fatti cui è stata attribuita rilevanza penale, collocabili al più tardi nel 2004, del successivo comportamento del Cosentino, improntato ad iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, del suo leale atteggiamento processuale, dell’arresto degli esponenti dei gruppi camorristici nei cui confronti secondo l’ipotesi accusatoria, il predetto avrebbe un debito di riconoscenza, nonché, degli attuali meccanismi elettorali che avrebbero tolto importanza alla ricerca di voti di preferenza avendo assegnato decisivo rilievo alla designazione ad opera delle segreterie politiche dei partiti”. (Su quest’ultima questione, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente e logicamente motivato in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari). (doc 1182/1).
Ancor prima del ricorso per cassazione era stata presentata, in data 19.11.09,
al Gip presso il Tribunale Napoli una prima istanza di revoca della misura cautelare, finalizzata a dimostrare il superamento della presunzione relativa all’adeguatezza della custodia in carcere, dettata dall’art. 275 co. 3° cpp.
Il Gip ha rigettato l’istanza con provvedimento del 27.11.09, utilizzando anche ulteriori elementi conoscitivi pervenuti nel frattempo alla sua congizione sia da parte delle difese che da parte della Procura (doc. 1182/1 e 1182/7).
Avverso questo provvedimento non risulta essere stata proposta impugnazione.
Si riporta, in parte, la motivazione del provvedimento:
“Riguardato sotto il profilo delle esigenze cautelari il materiale allegato al parere dei PPMM cospira con quello già posto a fondamento dell'ordinanza applicativa nel fondare le seguenti conclusioni:
a) La protezione politica assicurata dall'indagato all'impresa mafiosa e alle sue strategie si è proh'atta per almeno quattro anni, adattandosi al mutamento dei referenti criminali dei fratelli Orsi nell'ambito del clan dei Casalesi.
b) Il livello di compenetrazione di Cosentino nell'impresa mafiosa è stato tale dci assurgere a vera e propria identificazione, secondo i racconti autonomi e convergenti di VASSALLO Gaetano e GUIDA Luigi, a loro volta riscontrati dall'indagine intercettiva (si consideri tra l’altro la quotidianeità dei rapporti con i fratelli Orsi e la consultazione costante del parlamentare per tutte le decisioni rilevanti, come emergono dalle conversazioni tra terzi).
c) Il rilievo strategico, la continuità e la durata di tale contributo non consentono di considerare il comportamento di Cosentino come contributo occasionale e istantaneo alla vita e al rafforzamento del sodalizio. Le voci convergenti di plurimi e accreditati collaboratori di giustizia (FRASCOGNA, FRONCILLO, PICCOLO, DE SIMONE Dario, CARRINO Anna) fanno emergere peraltro contributi tipologicamente variegati, indicativi quanto meno di una disponibilità verso il clan e i suoi esponenti di spicco, non circoscrivibile nei confini temporali della vicenda ECOQUATTRO e più generalmente estesa alla tematica della penetrazione camorristica nel mondo imprenditoriale.
d) nello stesso senso depongono le manifestazioni di affectio attrivbuite all'indagato dal collaboratore DE SIMONE Dario e la rete estesa di rapporti con esponenti criminali che emerge dalla somma delle dichiarazioni dei collaboratori e dai rapporti di affinità familiare.
e) i collaboratori (alle chiamate riportate nell'ordinanza applicativa si aggiungono oggi quelle dei tre collaboratori di giustizia sentiti tra il settembre e il novembre 2009) accreditano un reiterato sostegno elettorale che non trova nelle nuove 'meccaniche elettorali' una ragione sufficiente di irripetibilità. Sul punto deve osservarsi in linea generale che – quand’anche I’onorevole Cosentino non necessitasse più, in ragione della posizione acquisita , di un!azione mirata all'espressione di voti di preferenza personale nelle competizioni politiche nazionali - il sostegno dei Casalesi potrebbe servire ancora a rafforzare il suo peso politico attraverso la promozione di candidati da lui indicati in competizioni 'minori', nelle quali trova ancora espressione il 'voto di preferenza individuale'. Il numero di voti di lista provenienti dalle aree che si vogliono controllate dal politico potrebbe poi ancora costituire una referenza per le scelte di segreteria che decidono la sua carriera interna e istituzionale.
f) Questa confutazione dell'argomento difensivo non trova soltanto il sostegno delle massime di esperienza (che quotidianamente ci dimostrano che anche la posizione 'sicura' dei candidati nei listini o nelle liste predisposte dalle segreterie dei partiti è di regola collegata alla capacità attrattiva che quella persona ha dimostrato di saper esercitare) ma anche una riprova storica. A prescindere dalle dichiarazioni dei collaboratori 'di mestiere', è infatti dimostrata dalle intercettazioni utilizzabili e dalle dichiarazioni dei fratelli Orsi e del presidente Valente l'intensa attività clientelare svolta da e per Cosentino, nell'ambito della ECOQUATTRO e del Consorzio CE4: attività che ebbe luogo in anni successivi al 2001, allorquando le 'meccaniche elettorali' - stando alle stesse deduzioni difensive - erano già mutate.
g) La detenzione attuale di alcuni dei soggetti entrati in contatto con il parlamentare nelle vicende che ci occupano non rappresenta un indizio rassicurante circa l'irripetibilità dei contatti rilevanti. Si consideri che lo stesso coinvolgimento di Cosentino nell'affare Ecoquattro ebbe luogo quando Bidognetti Francesco era detenuto, per il tramite di suoi emissari. Si consideri ancora che le intercettazioni ambientali svolte nel 2004 nella sala colloqui del carcere di Ascoli Piceno (valorizzate nel capitolo dell'ordinanza dedicato alle dichiarazioni di Anna Carrino) documentano che Cicciotto, pur ristretto nel regime speciale di cui all'art. 41 bis O.P., riusciva ad avvalersi dei familiari per contattare il parlamentare per una raccomandazione diretta al trasferÌmento del soldato Alessio Stolder.
h) Non appare indìcativo del sicuro superamento del pericolo d recidiva neppure il fallimento della Ecoquattro s.p.a. intervenuto nell'anno 2008, essendo già emersa dagli atti la mutevolezza delle forme sociali attraverso le quali le strategie della camorra casalese nel settore dei rifiuti venne perseguita (si considerino la creazione del superconsorzio IMPREGECO, gli aggiornamenti delle strategie espansive dell'impresa mafiosa attraverso il piano di provincializzazione dei rifiuti).
i) Questi dati concreti non trovano nelle allegazioni difensive momenti di efficace superamento. Il preannuncio giornalistico della partecipazione del parlamentare ad iniziative di recupero di beni confiscati alla camorra e la promozione di un 'patto di legalità' diretto a scongiurare gli scioglimenti delle amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose appaiono iniziative troppo recenti (risalgono al periodo marzo - ottobre 2009, periodo nel quale peraltro il Cosentino era già al corrente delle indagini a suo carico) e troppo astratte perché se ne possa inferire la definitiva rottura di quei legami che per anni hanno condizionato l'operato del parlamentare”.
Il 26 maggio 2010, è stata rigettata dal Gip un’ulteriore istanza difensiva (doc. 1182/8). Nell’istanza erano stati prospettati due elementi nuovi.
Il primo elemento era rappresentato dalla vicenda cautelare di Orsi Sergio, il quale, con ordinanza del Gip di Napoli del 2009, era stato ristretto in carcere per partecipazione al clan camorristico del Casalesi fino all’anno 2005.
In particolare, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento del tribunale del riesame (confermativo dell’ordinanza cautelare) in quanto non adeguatamente motivato in merito all’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità ex art. 275 co. 3 cpp.
Successivamente, il Tribunale del riesame di Napoli aveva ritenuto di non potere evincere dal materiale investigativo elementi utili alla confutazione delle prospettazioni difensive in forza delle quali i rapporti di Orsi Sergio con il gruppo criminale si sarebbero esauriti nel 2002.
Tuttavia, questo elemento, concernente la poszione di Orsi Sergio, non è stato ritenuto estensibile anche alla posizione di Cosentino.
Il secondo elemento posto a base dell’istanza era rappresentato dalle pubbliche prese di posizione del Cosentino in occasione di incontri istituzionali a commento di importanti pronunce giudiziarie emesse sul clan del Casalesi.
Il Gip, con provvedimento del 27 maggio 2010, ha rigettato l’istanza, ritenendo tali elementi troppo generici ed astratti, sicchè da essi non si può arguire “la definitiva rottura di quei legami che per anni hanno completamente condizionato l’operato del parlamentare”.
Avverso questa ordinanza è stato proposto appello innanzi al Tribunale del riesame, che, con provvedimento del sette ottobre 2010 (doc. 1182/1 e 1182/10), ha rigettato l’appello, evidenziando come il contributo offerto dal Cosentino, individuato quale punto di riferimento politico del clan dei Casalesi, non fosse circoscritto ai rapporti con gli Orsi e con la realtà imprenditoriale da essi rappresentata:
“in tale contesto alcuna elisione del quadro cautelare può farsi discendere dall’intevenuto annullamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare disposta nei confronti dell’imprenditore (ORSI)”
In merito al secondo motivo di impugnazione ed, in particolare, al significato delle esternazioni di chiaro contrasto alla criminalità organizzata effettuate dal Cosentino in epoca antecedente alle indagini, tale dato viene considerato nell’ordinanza del tribunale del riesame del tutto neutro:
“trattasi di dichiarazioni dovute da parte di chi svolge un ruolo politico che impone che all’esterno venga adottata una cd presa di posizione contro qualsiasi manifestazione di illegalità; sarebbe per vero incomprensibile un comportamento diverso ”.
Deve darsi atto che, nell’ambito del procedimento in esame, è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pubblici ministeri titolari dell’indagine, nel dicembre 2010, in ordine all’imputazione che di seguito si riporta, per la quale pende il dibattimento avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
“del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis co. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 8° c.p. perché, non essendo inserito organicamente ed agendo nella consapevolezza della rilevanza causale dell’apporto reso e della finalizzazione dell’attività agli scopi dell’associazione armata di tipo mafioso denominata “clan dei casalesi” - composta dalle fazioni facenti capo alle famiglie Schiavone/Russo, Iovine, Bidognetti, Zagaria ed ai loro esponenti di vertice e singoli reggenti pro-tempore – associazione la quale, operando sull’intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi:
• il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali;
• il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative;
• l'acquisizione di appalti e servizi pubblici;
• l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali;
• il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali;
• il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, truffe, riciclaggio ed altro);
• assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organi istituzionali;
• l’ affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata non solo attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali nel tempo e la repressione violenta dei contrasti interni ma altresì attraverso condotte stragiste e terroristiche;
• il conseguimento, infine, per sè e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti;
in particolare, intrecciando rapporti con detta organizzazione nella prospettiva dello scambio “voti contro favori” – infatti, dal sodalizio Cosentino riceveva sostegno elettorale in occasione delle elezioni a cui partecipava quale candidato divenendo consigliere provinciale di Caserta nel 1980, nel 1985 e nel 1990, consigliere regionale della Campania nel 1995, deputato per la lista “Forza Italia” nel 1996 e confermando la carica di parlamentare anche in occasione delle tornate elettorali del 2001, 2006 e 2008, quindi assumendo gli incarichi politici di coordinatore di “Forza Italia” per la provincia di Caserta, di vice coordinatore e poi di coordinatore del partito “Forza Italia” e, successivamente, “Popolo delle libertà” nella regione Campania - contribuiva, con continuità e stabilità, a rafforzare vertici (capi ed organizzatori) ed attività del gruppo mafioso facente capo alle famiglie Bidognetti e Schiavone/Russo, soprattutto, attraverso le seguenti condotte:
• garantiva il permanere dei rapporti tra imprenditoria mafiosa, pubbliche amministrazioni ed enti a partecipazione pubblica;
• contribuiva al riciclaggio e reimpiego delle provviste finanziarie proveniente dal clan dei casalesi, proventi gestiti da affiliati in modo riservato, sia scontando titoli di credito, sia garantendo l’operatività delle società controllate dal clan e l’acquisizione di quote societarie da parte degli affiliati o persone allo stesso legate;
• creava e co-gestiva monopoli d’impresa in attività controllate dalle famiglie mafiose, quali l’ ECO4 s.p.a. – società mista a partecipazione mafiosa - e nella quale il Cosentino esercitava – in posizione sovraordinata a Giuseppe Valente, Michele Orsi, Sergio Orsi ed ai diversi soggetti formalmente titolari di funzioni amministrative – il reale potere direttivo e di gestione, così consentendo lo stabile reimpiego dei proventi illeciti, e sfruttando dette attività di impresa per attuare la massiccia e continuativa assunzione di lavoratori e la concessione di incarichi, anche fittizi o anti-economici, attuati per finalità di immediato o futuro scambio di utilità e per scopi elettorali, così incrementando e consolidando la posizione dominante, propria e del gruppo mafioso di riferimento, nello specifico settore economico, e determinando la significativa alterazione degli equilibri di natura economico, finanziaria e politica;
• contribuiva in modo decisivo alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato - in particolare concretizzato attraverso la società consortile a r.l. IMPREGECO, il Consorzio CE4 e gli altri Consorzi della Provincia di Caserta, dallo stesso controllati - a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e concorrenziale a quello legittimamente gestito dal sistema FIBE-FISIA ITALIAMPIANTI, così boicottando le società affidatarie, al fine di egemonizzare l’intera gestione del relativo ciclo economico e comunque creare un’illecita autonomia gestionale a livello provinciale (“cd. provincializzazione del ciclo rifiuti”), controllando direttamente le discariche, luogo di smaltimento ultimo dei rifiuti, ed attivandosi nel progettare la costruzione e gestione di un termovalorizzatore, strumentalizzando le attività del Commissariato di Governo per l’Emergenza rifiuti all’uopo necessarie;
• assicurava il perpetuarsi delle dinamiche economico-criminali, esemplificativamente condizionando le attività ispettive della Commissione di Accesso per lo scioglimento del Comune di Mondragone per infiltrazione mafiosa e le procedure prefettizie dirette al rilascio delle certificazioni antimafia, come nel caso della procedura riguardante l’ECO4 s.p.a., e relative risoluzioni finali, condotte decisive per la tenuta e lo sviluppo del programma ;
Condotta delittuosa perdurante, avvenuta in provincia di Caserta ed altre località” .
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