Da tempo si sapeva che la Sicilia sta vivendo una vera e propria emergeneza rifiuti: inceneritori mai costruiti nonostante gli incentivi per la produzione energetica, raccolta differenziata sotto il 5%, costituzione di 27 ATO carrozzoni che hanno accumulato quasi un miliardo di euro di debiti.
Noi abbiamo perso le elezioni politiche per la Campania la domanda che ci si pone è : perchè i media non parlano e non raccontano della Sicilia?
Ma che sia proprio vero che l'informazione è pesantemente condizionata dal Premier Berlusconi ?
Leggi su Osservatorio Sicilia
31/05/09
29/05/09
Rifiuti: fuori luogo l'irritazione di Bertolaso
Roma, 29 MAG (Velino) - "Che la gestione dei rifiuti in Campania non fosse semplice da risolvere era chiaro a tutto il Parlamento. Cio' che stona in questa vicenda sono la prosopopea e le fasulle dichiarazioni del premier Berlusconi rispetto al funzionamento e alla capacita' di smaltimento dell'inceneritore di Acerra". Lo ha dichiarato Alessandro Bratti, capogruppo del Pd della Commissione Bicamerale per le attivita' illegali connesse al ciclo dei rifiuti. "A fronte di una relazione presentata dal sottosegretario Bertolaso dove si parla di 600.000 t di capacita' di smaltimento annuali dell'impianto che si dice vada a pieno regime - prosegue Bratti - ci si accorge che l'inceneritore iniziera' ad andare a pieno ritmo forse il prossimo settembre e quest'anno ad oggi non ha smaltito oltre 25.000 tonnellate, subendo numerosi stop and go a causa dei processi di ottimizzazione del ciclo oltre che a superamenti dei limiti".
"Esistono poi numerosi dubbi sul metodo adottato dall'Osservatorio ad hoc per la trasparenza dei dati alle emissioni al camino, di fatto non disponibili. Appare quindi fuori luogo l'irritazione manifestata da Bertolaso, il quale dovrebbe, a mio parere, evitare di continuare a dichiarare che il problema dell'emergenza e' risolto. Molto c'e' ancora da fare - conclude Bratti - e sarebbe piu' serio smettere di fare annunci e dichiarazioni che poi vengono smentiti dai fatti quotidiani".
"Esistono poi numerosi dubbi sul metodo adottato dall'Osservatorio ad hoc per la trasparenza dei dati alle emissioni al camino, di fatto non disponibili. Appare quindi fuori luogo l'irritazione manifestata da Bertolaso, il quale dovrebbe, a mio parere, evitare di continuare a dichiarare che il problema dell'emergenza e' risolto. Molto c'e' ancora da fare - conclude Bratti - e sarebbe piu' serio smettere di fare annunci e dichiarazioni che poi vengono smentiti dai fatti quotidiani".
28/05/09
ISPRA e l'assenteismo...
Pubblico una lettera inviatami dal Circolo PD ISPRA nel merito alle dichiarazioni del Ministro Brunetta circa il tasso di assenteismo del personale in questa struttura.
Sarà mia cura alla riapertura delle Camere presentare un'interpellanza al Ministro per chiedere chiarimenti rispetto ai dati da lui citati in varie occasioni. La netta sensazione è che vi sia una volontà precisa di smantellare e quindi screditare gli organismi tecnici cosidetti intermedi. Di oggi è infatti l'attacco del Ministro al CNR.
E' fuori di dubbio la necessità di una completa riforma del sistema degli enti di ricerca e tecnici. Sicuramente non si intravede, nelle proposte dell'attuale Governo,un disegno organico che abbia questo scopo.
Circolo PD-ISPRA
Cari Franceschini e Bratti,
su richiesta delle OO.SS. il Commissario Straordinario ISPRA ha fornito la documentazione inviata alla Funzione Pubblica per il monitoraggio delle assenze nella P.A. Emerge chiaramente che il dato fornito da Brunetta di una riduzione delle assenze per malattie in ISPRA nei periodi febbraio, marzo e aprile 2008/2009 (il famoso -94%) risulta falso. Benché il dato percentuale non abbia gran senso, in assenza di un riferimento temporale lungo, dalle tabelle allegate si rileva che mediamente la riduzione (tra il 2008/09) delle assenze per malattia è intorno al 48%. La media delle assenze calcolata come rapporto tra numero di giorni di assenza per malattia del personale non-dirigenziale TI e dirigenziale TD e TI rispetto a totale dipendenti all'inizio del mese è pari a 0,46 (ovvero ciascun dipendente ha fatto 0,46 giorni di malattia nel mese considerato (Aprile 2009)).
Dal nostro punto di vista emergono alcune considerazioni:
1. E’ grave che un Ministro della Repubblica diffonda ripetutamente dati falsi, creando su questi un facile consenso e fornendo all’opinione pubblica tramite giornali e trasmissioni televisive nazionali un’immagine falsa di Ente Pubblico come l’ISPRA;
2. E’ inaccettabile che un Ministro della Repubblica faccia pubblicità a un suo libro insultando dei lavoratori pubblici definendo le loro assenze per malattia “ Uno Schifo”;
3. E’ intollerabile che un Ministro della Repubblica alimenti disinformando un sentimento di avversione verso i dipendenti pubblici nel suo complesso, creando nel mondo di lavoro, già messo alla gogna dalla crisi economica, contrasti e separazioni tra diverse categorie di lavoratori (pubblici e privati);
4. E’ quantomeno stupefacente che il Commissario ISPRA, ben consapevole dei dati forniti alla Funzione Pubblica, non abbia sentito il dovere di smentire immediatamente i dati diffusi da Brunetta quale tutela della dignità e della professionalità del personale ISPRA;
5. E’ preoccupante che la disinformazione su ISPRA coincida con una fase ormai cronica di assenza di uno Statuto dell’Istituto che ne vada a definire missioni, funzioni, ruoli, la cui responsabilità ricade tutta su questo Governo.
Non crediamo che fornendo dati falsi si contribuisca in alcun modo alla causa dell’efficienza nella Pubblica Amministrazione, che richiede necessari interventi di riforma da attuare mediante seri confronti con le Parti sociali su basi di verità, nel rispetto di un principio basilare per lo sviluppo del Paese rappresentato dalla meritocrazia.
Pensiamo che sia assolutamente necessario diffondere all’interno del Partito ed anche all’esterno, verso canali di pari importanza a quelli usati dal ministro, nelle forme che riterrete più appropriate, quanto abbiamo voluto esprimervi con questa nota. Sottolineiamo che la questione investe direttamente la credibilità di un Ministro e del Governo di cui fa parte, verso il quale il nostro Partito si oppone..
Il coordinamento del Circolo PD-ISPRA 28 maggio 2009
Sarà mia cura alla riapertura delle Camere presentare un'interpellanza al Ministro per chiedere chiarimenti rispetto ai dati da lui citati in varie occasioni. La netta sensazione è che vi sia una volontà precisa di smantellare e quindi screditare gli organismi tecnici cosidetti intermedi. Di oggi è infatti l'attacco del Ministro al CNR.
E' fuori di dubbio la necessità di una completa riforma del sistema degli enti di ricerca e tecnici. Sicuramente non si intravede, nelle proposte dell'attuale Governo,un disegno organico che abbia questo scopo.
Circolo PD-ISPRA
Cari Franceschini e Bratti,
su richiesta delle OO.SS. il Commissario Straordinario ISPRA ha fornito la documentazione inviata alla Funzione Pubblica per il monitoraggio delle assenze nella P.A. Emerge chiaramente che il dato fornito da Brunetta di una riduzione delle assenze per malattie in ISPRA nei periodi febbraio, marzo e aprile 2008/2009 (il famoso -94%) risulta falso. Benché il dato percentuale non abbia gran senso, in assenza di un riferimento temporale lungo, dalle tabelle allegate si rileva che mediamente la riduzione (tra il 2008/09) delle assenze per malattia è intorno al 48%. La media delle assenze calcolata come rapporto tra numero di giorni di assenza per malattia del personale non-dirigenziale TI e dirigenziale TD e TI rispetto a totale dipendenti all'inizio del mese è pari a 0,46 (ovvero ciascun dipendente ha fatto 0,46 giorni di malattia nel mese considerato (Aprile 2009)).
Dal nostro punto di vista emergono alcune considerazioni:
1. E’ grave che un Ministro della Repubblica diffonda ripetutamente dati falsi, creando su questi un facile consenso e fornendo all’opinione pubblica tramite giornali e trasmissioni televisive nazionali un’immagine falsa di Ente Pubblico come l’ISPRA;
2. E’ inaccettabile che un Ministro della Repubblica faccia pubblicità a un suo libro insultando dei lavoratori pubblici definendo le loro assenze per malattia “ Uno Schifo”;
3. E’ intollerabile che un Ministro della Repubblica alimenti disinformando un sentimento di avversione verso i dipendenti pubblici nel suo complesso, creando nel mondo di lavoro, già messo alla gogna dalla crisi economica, contrasti e separazioni tra diverse categorie di lavoratori (pubblici e privati);
4. E’ quantomeno stupefacente che il Commissario ISPRA, ben consapevole dei dati forniti alla Funzione Pubblica, non abbia sentito il dovere di smentire immediatamente i dati diffusi da Brunetta quale tutela della dignità e della professionalità del personale ISPRA;
5. E’ preoccupante che la disinformazione su ISPRA coincida con una fase ormai cronica di assenza di uno Statuto dell’Istituto che ne vada a definire missioni, funzioni, ruoli, la cui responsabilità ricade tutta su questo Governo.
Non crediamo che fornendo dati falsi si contribuisca in alcun modo alla causa dell’efficienza nella Pubblica Amministrazione, che richiede necessari interventi di riforma da attuare mediante seri confronti con le Parti sociali su basi di verità, nel rispetto di un principio basilare per lo sviluppo del Paese rappresentato dalla meritocrazia.
Pensiamo che sia assolutamente necessario diffondere all’interno del Partito ed anche all’esterno, verso canali di pari importanza a quelli usati dal ministro, nelle forme che riterrete più appropriate, quanto abbiamo voluto esprimervi con questa nota. Sottolineiamo che la questione investe direttamente la credibilità di un Ministro e del Governo di cui fa parte, verso il quale il nostro Partito si oppone..
Il coordinamento del Circolo PD-ISPRA 28 maggio 2009
27/05/09
La mia prima proposta di legge e' per le bici...
Insieme all'On. Motta ho finalmente depositato la mia prima proposta di legge come primo firmatario e questa non poteva che riguardare il mezzo di trsporto per eccellenza: la bici
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRATTI, MOTTA
“Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell’utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale”.
Onorevoli colleghi!
Con questa proposta di legge si vuole cercare di colmare il divario che separa il nostro paese dagli altri paesi europei in tema di cultura della mobilità, restituendo a quella che viene definita “utenza debole” della strada una pari dignità rispetto all’utenza motorizzata. E’ noto infatti che il Codice della Strada è stato pensato ed elaborato soprattutto in funzione dei mezzi a motore – in primo luogo dell’automobile – realizzando, nella norma e purtroppo anche nella cultura diffusa, una sorta di gerarchia tra le diverse tipologie di utenti, che rischia di avere come risultato una sempre maggiore emarginazione di chi sceglie di utilizzare forme di mobilità sostenibile.
In primo luogo va quindi chiarito che i ciclisti e i pedoni devono essere riconosciuti come utenti della strada alla stregua di tutti gli altri e non essere considerati – come troppo spesso avviene – un “intralcio” alla scorrevolezza del traffico.
Il Codice della Strada ha quindi bisogno di essere rinnovato per adattarsi ad una nuova cultura della mobilità che punti in particolar modo al pieno rispetto della sicurezza e della qualità ambientale.
Le modifiche al Codice dovranno consentire soprattutto una maggiore armonizzazione delle norme, una sua semplificazione sostanziale e, in particolar modo, una maggiore funzionalità al fine di rispondere ai dettami comunitari di riduzione dell’incidentalità stradale.
Del resto non bisogna dimenticare quali siano i principali obiettivi del Codice stesso, il quale, all’art. 1, comma 2, prevede che “le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione”. Ed è esattamente da queste priorità che bisogna partire per rivedere il Codice della Strada in chiave di sostenibilità. Ciò significa che gli attuali costi economici e sociali (35 miliardi di euro/anno) e ambientali (95 miliardi di Euro/anno) sono da imputare quasi esclusivamente al traffico veicolare mentre che tutte le altre modalità di spostamento (collettivo: autobus, treno; non motorizzato: bicicletta, piedi) non solo potrebbero ridurre tali costi, ma devono trovare nelle scelte politiche e legislative, forme di tutela e di incentivazione.
Il Codice deve comunque - sempre basandosi sui suoi principi fondatori - perseguire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Da questo punto di vista le statistiche aiutano a verificare l’efficacia dell’impianto preesistente. Le statistiche dicono che alcuni provvedimenti hanno portato miglioramenti, che i miglioramenti non sono sufficienti per il perseguimento degli obiettivi di dimezzamento dell’incidentalità, ma soprattutto che i miglioramenti non sono uniformi. L’incidentalità è, infatti, aumentata e non diminuita in ambito urbano; in questo contesto gli incidenti gravi interessano soprattutto l’utenza debole.
Ne consegue che, nel rispetto dei principi generali del Codice della Strada i provvedimenti di modifica proposti cercano di rispondere alle seguenti esigenze: facilitare l’utenza debole (se si incentiva e si favorisce questo segmento di mobilità, si riduce l’occupazione della strada da parte dei mezzi motorizzati e si fluidifica anche il traffico); integrare i diversi segmenti della mobilità onde renderli compatibili e quindi fare sì che la sicurezza degli utenti della strada risulti esser criterio primario di progettazione.
A questi principi si ispirano le proposte di modifica del Codice della Strada contenute nella presente proposta di legge. Una proposta attraverso la quale si vuole cercare di avviare un profondo ripensamento delle politiche in tema di governo della mobilità, ribaltandone le priorità e riportando al centro di ogni considerazione la vivibilità delle nostre aree urbane.
TESTO DELLA PROPOSTA
Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di assicurare maggiori tutele all'utenza debole del settore della mobilità cittadina e di migliorare l'efficienza degli spostamenti nelle città, nonché di favorire l'integrazione dei diversi segmenti della mobilità e di renderli tra loro maggiormente compatibili e più sicuri per gli utenti della strada, anche nell'ottica di incentivare lo sviluppo della mobilità ciclistica, la presente legge reca modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché al regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono inserite le seguenti: «e della mobilità sostenibile»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluoghi di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento. Ai fini della redazione di tali piani, le regioni, le province e i comuni si avvalgono anche delle misure attuate in ambito internazionale, basate su una prassi consolidata e su un'adeguata analisi dei rischi».
Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « e funzionali» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:
a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere A e B;
b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere C e D;
c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere E e F;
d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera F-bis».
Art. 4
(Modifiche all'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis. Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli;»;
b) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h»;
c) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese, in ogni caso, le biciclette»;
d) al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora siano assenti piste ciclabili, ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni»;
e) al numero 45), dopo le parole: «attraversamenti pedonali» sono inserite le seguenti: «e ciclabili»;
f) al numero 58, dopo le parole: «dei pedoni» sono inserite le seguenti: «, dei ciclisti».
Art. 5
(Modifica all'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo la parola: «divieti» è inserita la seguente: «, eccezioni».
Art. 6
(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia».
Art. 7
(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 11 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «che hanno iniziato l’attraversamento» sono sostituite dalle seguenti «che si accingono ad attraversare la strada»
Art. 8
(Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 15 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento degli altri veicoli».
Art. 9
(Modifica all'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) biciclette»
Art. 10
(Modifica dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. L'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 50. - (Biciclette). - 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. Le biciclette, comprese le biciclette a pedalata assistita, non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o bambini la lunghezza complessiva non può superare i 3,5 metri.
4. Chiunque utilizza biciclette a pedalata assistita non conformi ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80».
Art. 11
(Modifica all'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
All’articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole “essere trainati” sono inserite le seguenti: «dalle biciclette di cui all’articolo 50»;
b) al comma 2 è aggiunta infine la seguente lettera:
«g) rimorchi per trasporto di cose e bambini, limitatamente ai velocipedi di cui all’art. 50»;
c) al comma 4, dopo le parole “i) ed l)” sono inserite le seguenti: «nonché i rimorchi ad uso esclusivo delle biciclette».
Art. 12
(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. L'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente, o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale».
Art. 13
(Modifica all'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Al comma 2, dell'articolo 68, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole: «articolo 152, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».
Art. 14
Modifiche all’articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992)
1. Il comma 2 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con e senza sidecar;
b) le motocarrozzette;
c) i tricicli;
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale».
2. Al comma 3 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le parole: «un’autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
Art. 15
(Modifica all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 2 dell’articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole “di una somma da euro 250 a euro 1.000” sono sostituite dalle parole “di una somma da euro 1.000 a euro 5.000”.
2. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il capoverso: «Art. 154» è inserito il seguente: «Art. 157, commi 7 e 8, punti 1».
Art. 16
(Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 1 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,», sono sostituite dalle seguenti: «i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ed i 30 km/h per altre strade urbane con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,».
Art. 17
(Modifica all'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 8 dell'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « e piste ciclabili», sono soppresse.
Art. 18
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«4-bis. È consentita la sosta delle biciclette su marciapiede e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali».
Art. 19
(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm. dalla sagoma propria del mezzo»;
b) al comma 6, dopo la parola: «longitudinale», è inserita la seguente: «posteriore»;
c) al comma 9, le parole: «sistemare il carico» sono sostituite dalle seguenti: «verificare la sistemazione del carico».
Art. 20
(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, le parole: «dei velocipedi» sono sostituite dalle seguenti: «delle biciclette»;
b) il comma 6 è sostituire dal seguente:
«6. Le biciclette appositamente costruite e omologate per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotte, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo»;
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, solo se in perfette condizioni e non ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di esse, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da eseguire in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dismesse fino al loro specifico collaudo. L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma».
d) al comma 10, le parole: «di velocipedi» sono sostituite dalle seguenti: «di biciclette».
Art. 21
(Modifica all'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 1 dell'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio».
Art. 22
(Modifica all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 4-bis dell'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.
Art. 23
(Adeguamento del regolamento di attuazione)
1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle modifiche al codice della strada disposte con la presente legge.
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRATTI, MOTTA
“Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell’utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale”.
Onorevoli colleghi!
Con questa proposta di legge si vuole cercare di colmare il divario che separa il nostro paese dagli altri paesi europei in tema di cultura della mobilità, restituendo a quella che viene definita “utenza debole” della strada una pari dignità rispetto all’utenza motorizzata. E’ noto infatti che il Codice della Strada è stato pensato ed elaborato soprattutto in funzione dei mezzi a motore – in primo luogo dell’automobile – realizzando, nella norma e purtroppo anche nella cultura diffusa, una sorta di gerarchia tra le diverse tipologie di utenti, che rischia di avere come risultato una sempre maggiore emarginazione di chi sceglie di utilizzare forme di mobilità sostenibile.
In primo luogo va quindi chiarito che i ciclisti e i pedoni devono essere riconosciuti come utenti della strada alla stregua di tutti gli altri e non essere considerati – come troppo spesso avviene – un “intralcio” alla scorrevolezza del traffico.
Il Codice della Strada ha quindi bisogno di essere rinnovato per adattarsi ad una nuova cultura della mobilità che punti in particolar modo al pieno rispetto della sicurezza e della qualità ambientale.
Le modifiche al Codice dovranno consentire soprattutto una maggiore armonizzazione delle norme, una sua semplificazione sostanziale e, in particolar modo, una maggiore funzionalità al fine di rispondere ai dettami comunitari di riduzione dell’incidentalità stradale.
Del resto non bisogna dimenticare quali siano i principali obiettivi del Codice stesso, il quale, all’art. 1, comma 2, prevede che “le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione”. Ed è esattamente da queste priorità che bisogna partire per rivedere il Codice della Strada in chiave di sostenibilità. Ciò significa che gli attuali costi economici e sociali (35 miliardi di euro/anno) e ambientali (95 miliardi di Euro/anno) sono da imputare quasi esclusivamente al traffico veicolare mentre che tutte le altre modalità di spostamento (collettivo: autobus, treno; non motorizzato: bicicletta, piedi) non solo potrebbero ridurre tali costi, ma devono trovare nelle scelte politiche e legislative, forme di tutela e di incentivazione.
Il Codice deve comunque - sempre basandosi sui suoi principi fondatori - perseguire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Da questo punto di vista le statistiche aiutano a verificare l’efficacia dell’impianto preesistente. Le statistiche dicono che alcuni provvedimenti hanno portato miglioramenti, che i miglioramenti non sono sufficienti per il perseguimento degli obiettivi di dimezzamento dell’incidentalità, ma soprattutto che i miglioramenti non sono uniformi. L’incidentalità è, infatti, aumentata e non diminuita in ambito urbano; in questo contesto gli incidenti gravi interessano soprattutto l’utenza debole.
Ne consegue che, nel rispetto dei principi generali del Codice della Strada i provvedimenti di modifica proposti cercano di rispondere alle seguenti esigenze: facilitare l’utenza debole (se si incentiva e si favorisce questo segmento di mobilità, si riduce l’occupazione della strada da parte dei mezzi motorizzati e si fluidifica anche il traffico); integrare i diversi segmenti della mobilità onde renderli compatibili e quindi fare sì che la sicurezza degli utenti della strada risulti esser criterio primario di progettazione.
A questi principi si ispirano le proposte di modifica del Codice della Strada contenute nella presente proposta di legge. Una proposta attraverso la quale si vuole cercare di avviare un profondo ripensamento delle politiche in tema di governo della mobilità, ribaltandone le priorità e riportando al centro di ogni considerazione la vivibilità delle nostre aree urbane.
TESTO DELLA PROPOSTA
Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di assicurare maggiori tutele all'utenza debole del settore della mobilità cittadina e di migliorare l'efficienza degli spostamenti nelle città, nonché di favorire l'integrazione dei diversi segmenti della mobilità e di renderli tra loro maggiormente compatibili e più sicuri per gli utenti della strada, anche nell'ottica di incentivare lo sviluppo della mobilità ciclistica, la presente legge reca modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché al regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono inserite le seguenti: «e della mobilità sostenibile»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluoghi di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento. Ai fini della redazione di tali piani, le regioni, le province e i comuni si avvalgono anche delle misure attuate in ambito internazionale, basate su una prassi consolidata e su un'adeguata analisi dei rischi».
Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « e funzionali» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:
a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere A e B;
b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere C e D;
c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere E e F;
d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera F-bis».
Art. 4
(Modifiche all'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis. Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli;»;
b) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h»;
c) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese, in ogni caso, le biciclette»;
d) al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora siano assenti piste ciclabili, ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni»;
e) al numero 45), dopo le parole: «attraversamenti pedonali» sono inserite le seguenti: «e ciclabili»;
f) al numero 58, dopo le parole: «dei pedoni» sono inserite le seguenti: «, dei ciclisti».
Art. 5
(Modifica all'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo la parola: «divieti» è inserita la seguente: «, eccezioni».
Art. 6
(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia».
Art. 7
(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 11 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «che hanno iniziato l’attraversamento» sono sostituite dalle seguenti «che si accingono ad attraversare la strada»
Art. 8
(Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 15 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento degli altri veicoli».
Art. 9
(Modifica all'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) biciclette»
Art. 10
(Modifica dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. L'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 50. - (Biciclette). - 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. Le biciclette, comprese le biciclette a pedalata assistita, non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o bambini la lunghezza complessiva non può superare i 3,5 metri.
4. Chiunque utilizza biciclette a pedalata assistita non conformi ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80».
Art. 11
(Modifica all'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
All’articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole “essere trainati” sono inserite le seguenti: «dalle biciclette di cui all’articolo 50»;
b) al comma 2 è aggiunta infine la seguente lettera:
«g) rimorchi per trasporto di cose e bambini, limitatamente ai velocipedi di cui all’art. 50»;
c) al comma 4, dopo le parole “i) ed l)” sono inserite le seguenti: «nonché i rimorchi ad uso esclusivo delle biciclette».
Art. 12
(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. L'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente, o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale».
Art. 13
(Modifica all'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Al comma 2, dell'articolo 68, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole: «articolo 152, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».
Art. 14
Modifiche all’articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992)
1. Il comma 2 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con e senza sidecar;
b) le motocarrozzette;
c) i tricicli;
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale».
2. Al comma 3 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le parole: «un’autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
Art. 15
(Modifica all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 2 dell’articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole “di una somma da euro 250 a euro 1.000” sono sostituite dalle parole “di una somma da euro 1.000 a euro 5.000”.
2. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il capoverso: «Art. 154» è inserito il seguente: «Art. 157, commi 7 e 8, punti 1».
Art. 16
(Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 1 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,», sono sostituite dalle seguenti: «i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ed i 30 km/h per altre strade urbane con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,».
Art. 17
(Modifica all'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 8 dell'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « e piste ciclabili», sono soppresse.
Art. 18
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«4-bis. È consentita la sosta delle biciclette su marciapiede e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali».
Art. 19
(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm. dalla sagoma propria del mezzo»;
b) al comma 6, dopo la parola: «longitudinale», è inserita la seguente: «posteriore»;
c) al comma 9, le parole: «sistemare il carico» sono sostituite dalle seguenti: «verificare la sistemazione del carico».
Art. 20
(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, le parole: «dei velocipedi» sono sostituite dalle seguenti: «delle biciclette»;
b) il comma 6 è sostituire dal seguente:
«6. Le biciclette appositamente costruite e omologate per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotte, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo»;
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, solo se in perfette condizioni e non ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di esse, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da eseguire in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dismesse fino al loro specifico collaudo. L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma».
d) al comma 10, le parole: «di velocipedi» sono sostituite dalle seguenti: «di biciclette».
Art. 21
(Modifica all'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 1 dell'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio».
Art. 22
(Modifica all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 4-bis dell'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.
Art. 23
(Adeguamento del regolamento di attuazione)
1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle modifiche al codice della strada disposte con la presente legge.
Un esempio di attività bipartisan..
Lettera di Andrea Camporese per interpellanza relativa alla posizione pensionistica di numerosi giornalisti del settore pubblico
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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
“Giovanni Amendola ”
Il Presidente
Roma, 26 maggio 2009
Prot. n. 236 00198 - Via Nizza, 35
tel. 06/8578206-8 – fax 06/8578201
On.le Alessandro Bratti
On.le Sandra Zampa
Deputati della XVI legislatura
Partito Democratico
On.le Giuliano Cazzola
Vice Presidente XI Commissione Permanente-Lavoro
On.le Giuseppe Giulietti
Deputato Italia dei Valori
Portavoce Ass. Articolo 21
Dott. Franco Siddi
Segretario generale Fnsi
Dott. Gino Falleri
Presidente Nazionale Gus
Dr.ssa Maria Luigia Casalengo
Segretaria Nazionale Gus
Dott. Stefano Gruppuso
Vice Presidente Gus Emilia Romagna
Dott. Giovanni Rossi
Segretario generale aggiunto Fnsi
Ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Al Presidente ed ai Componenti
del Collegio Sindacale
Ai Fiduciari degli
Uffici di corrispondenza
Recentemente ho ricevuto da più parti richiesta di attenzione per un problema che vede protagonisti una parte dei giornalisti degli Uffici stampa transitati all’Inpgi per legge, dal 1° gennaio 2001, in particolare quelli che, al momento del passaggio all’Inpgi, potevano far valere almeno 18 anni di contribuzione accreditata presso l’Inpdap alla data del 31.12.1995. Tale situazione, in base al precedente regime previdenziale (legge 335/1995), avrebbe consentito loro il mantenimento all’Inpdap del più vantaggioso sistema di calcolo retributivo della pensione.
Nel 2007 una circolare del Ministero del Lavoro (nota n. 5781 del 19.1.2007) ha ritenuto ammissibile l’erogazione della pensione a carico dell’Inpdap a favore dei giornalisti dipendenti dalla Pubblica amministrazione che – in costanza di rapporto di lavoro – transitassero dal regime Inpdap a quello Inpgi, purchè gli stessi al momento della cessazione del servizio potessero far valere presso l’Inpdap i requisiti contributivi minimi (20 anni per la pensione di vecchiaia e almeno 35 per la pensione di anzianità).
Per questi colleghi non si pone alcun problema perché, in tali casi, l’Inpdap eroga un trattamento di pensione autonomo con il sistema retributivo o contributivo, a seconda che abbiano più o meno di 18 anni accreditati al 31.12.1995, e l’Inpgi liquida una pensione di vecchiaia supplementare, determinata con il sistema di calcolo retributivo.
Il problema esiste soltanto per i colleghi che, prima di raggiungere i 65 anni di età necessari per andare in pensione di vecchiaia, raggiungano i 40 anni complessivi di contribuzione (Inpdap + Inpgi) senza averne accreditati all’Inpdap almeno 35 (requisito minimo per la pensione di anzianità).
Quando si verifica questa condizione il giornalista viene ad essere pesantemente penalizzato perché può andare in pensione di anzianità pro rata Inpdap-Inpgi soltanto usufruendo delle norme sulla totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006) che, appunto, prevedono l’applicazione del meno vantaggioso sistema di calcolo contributivo, pur in presenza di quel requisito dei 18 anni al 31.12.1995, requisito che, in base alla precedente normativa, avrebbe consentito loro di avere il calcolo retributivo su tutta la vita lavorativa.
Attualmente, in assenza di un intervento legislativo che metta riparo ad una situazione oggettivamente penalizzante, per queste casistiche l’unica soluzione praticabile è che il giornalista chieda all’Inpdap l’applicazione della legge 322/1958 che consente la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps. Solo così potrà ottenere una pensione di anzianità pro-quota, vedendosi liquidate, in base alla legge 1122/1955, due rate di pensione una dall’Inps e una dall’Inpgi, calcolate entrambe con il sistema retributivo. E’ consigliabile valutare la scelta di questa soluzione caso per caso, a seconda della composizione della propria retribuzione, perché ogni situazione personale differisce dalle altre.
Rimane sempre valida, comunque, la possibilità prevista in generale di operare la ricongiunzione ex legge n. 29/79 che consente il trasferimento delle contribuzioni Inpdap e Inpgi presso l’Inps, a titolo gratuito.
Questa situazione, discriminatoria nei confronti di alcuni giornalisti della pubblica amministrazione, soprattutto di quelli con una maggiore anzianità contributiva, ai quali al momento dell’entrata in vigore della legge di passaggio obbligatorio all’Inpgi non è stata consentita nessuna possibilità di opzione per il mantenimento del precedente regime previdenziale (a differenza di quanto è avvenuto per il trasferimento dei giornalisti pubblicisti) è stata oggetto di due interrogazioni parlamentari, provenienti dall’on.le Giuliano Cazzola (PDL), dagli on.li Alessandro Bratti e Sandra Zampa (PD) e dell’interessamento a me manifestato dall’ on.le Giulietti.
Al momento, fatta eccezione per la possibilità di costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, l’unica via per la soluzione di questo problema, che fortunatamente non investe un numero notevole di colleghi, ma che ha comunque una valenza molto forte in termini economici di decurtazione della pensione, è quella di una modifica legislativa.
E’ positivo che esponenti politici di orientamento diverso, attraverso le interrogazioni parlamentari citate, abbiano dimostrato sensibilità verso questo problema. L’Istituto, dovrà muoversi con ulteriori iniziative volte a sollecitare l’adozione di un provvedimento di legge che ponga rimedio a questa situazione, consentendo ai colleghi che possiedono i requisiti di poter beneficiare di pensioni pro-rata calcolate con il sistema retributivo, così come sarebbe avvenuto prima del passaggio – obbligato, senza possibilità di opzione – dall’Inpdap all’Inpgi.
Questa soluzione non comporterebbe ulteriori aggravi di spesa per l’Inpdap, lasciando intatto un diritto che sussisteva precedentemente. Il Tavolo tecnico che il Ministero del Lavoro e la Presidenza del Consiglio hanno garantito per affrontare gli innumerevoli problemi che attraversa la categoria, sarà l’occasione da parte dell’Inpgi per porre ufficialmente la questione.
Cordiali saluti.
Andrea Camporese
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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
“Giovanni Amendola ”
Il Presidente
Roma, 26 maggio 2009
Prot. n. 236 00198 - Via Nizza, 35
tel. 06/8578206-8 – fax 06/8578201
On.le Alessandro Bratti
On.le Sandra Zampa
Deputati della XVI legislatura
Partito Democratico
On.le Giuliano Cazzola
Vice Presidente XI Commissione Permanente-Lavoro
On.le Giuseppe Giulietti
Deputato Italia dei Valori
Portavoce Ass. Articolo 21
Dott. Franco Siddi
Segretario generale Fnsi
Dott. Gino Falleri
Presidente Nazionale Gus
Dr.ssa Maria Luigia Casalengo
Segretaria Nazionale Gus
Dott. Stefano Gruppuso
Vice Presidente Gus Emilia Romagna
Dott. Giovanni Rossi
Segretario generale aggiunto Fnsi
Ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Al Presidente ed ai Componenti
del Collegio Sindacale
Ai Fiduciari degli
Uffici di corrispondenza
Recentemente ho ricevuto da più parti richiesta di attenzione per un problema che vede protagonisti una parte dei giornalisti degli Uffici stampa transitati all’Inpgi per legge, dal 1° gennaio 2001, in particolare quelli che, al momento del passaggio all’Inpgi, potevano far valere almeno 18 anni di contribuzione accreditata presso l’Inpdap alla data del 31.12.1995. Tale situazione, in base al precedente regime previdenziale (legge 335/1995), avrebbe consentito loro il mantenimento all’Inpdap del più vantaggioso sistema di calcolo retributivo della pensione.
Nel 2007 una circolare del Ministero del Lavoro (nota n. 5781 del 19.1.2007) ha ritenuto ammissibile l’erogazione della pensione a carico dell’Inpdap a favore dei giornalisti dipendenti dalla Pubblica amministrazione che – in costanza di rapporto di lavoro – transitassero dal regime Inpdap a quello Inpgi, purchè gli stessi al momento della cessazione del servizio potessero far valere presso l’Inpdap i requisiti contributivi minimi (20 anni per la pensione di vecchiaia e almeno 35 per la pensione di anzianità).
Per questi colleghi non si pone alcun problema perché, in tali casi, l’Inpdap eroga un trattamento di pensione autonomo con il sistema retributivo o contributivo, a seconda che abbiano più o meno di 18 anni accreditati al 31.12.1995, e l’Inpgi liquida una pensione di vecchiaia supplementare, determinata con il sistema di calcolo retributivo.
Il problema esiste soltanto per i colleghi che, prima di raggiungere i 65 anni di età necessari per andare in pensione di vecchiaia, raggiungano i 40 anni complessivi di contribuzione (Inpdap + Inpgi) senza averne accreditati all’Inpdap almeno 35 (requisito minimo per la pensione di anzianità).
Quando si verifica questa condizione il giornalista viene ad essere pesantemente penalizzato perché può andare in pensione di anzianità pro rata Inpdap-Inpgi soltanto usufruendo delle norme sulla totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006) che, appunto, prevedono l’applicazione del meno vantaggioso sistema di calcolo contributivo, pur in presenza di quel requisito dei 18 anni al 31.12.1995, requisito che, in base alla precedente normativa, avrebbe consentito loro di avere il calcolo retributivo su tutta la vita lavorativa.
Attualmente, in assenza di un intervento legislativo che metta riparo ad una situazione oggettivamente penalizzante, per queste casistiche l’unica soluzione praticabile è che il giornalista chieda all’Inpdap l’applicazione della legge 322/1958 che consente la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps. Solo così potrà ottenere una pensione di anzianità pro-quota, vedendosi liquidate, in base alla legge 1122/1955, due rate di pensione una dall’Inps e una dall’Inpgi, calcolate entrambe con il sistema retributivo. E’ consigliabile valutare la scelta di questa soluzione caso per caso, a seconda della composizione della propria retribuzione, perché ogni situazione personale differisce dalle altre.
Rimane sempre valida, comunque, la possibilità prevista in generale di operare la ricongiunzione ex legge n. 29/79 che consente il trasferimento delle contribuzioni Inpdap e Inpgi presso l’Inps, a titolo gratuito.
Questa situazione, discriminatoria nei confronti di alcuni giornalisti della pubblica amministrazione, soprattutto di quelli con una maggiore anzianità contributiva, ai quali al momento dell’entrata in vigore della legge di passaggio obbligatorio all’Inpgi non è stata consentita nessuna possibilità di opzione per il mantenimento del precedente regime previdenziale (a differenza di quanto è avvenuto per il trasferimento dei giornalisti pubblicisti) è stata oggetto di due interrogazioni parlamentari, provenienti dall’on.le Giuliano Cazzola (PDL), dagli on.li Alessandro Bratti e Sandra Zampa (PD) e dell’interessamento a me manifestato dall’ on.le Giulietti.
Al momento, fatta eccezione per la possibilità di costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, l’unica via per la soluzione di questo problema, che fortunatamente non investe un numero notevole di colleghi, ma che ha comunque una valenza molto forte in termini economici di decurtazione della pensione, è quella di una modifica legislativa.
E’ positivo che esponenti politici di orientamento diverso, attraverso le interrogazioni parlamentari citate, abbiano dimostrato sensibilità verso questo problema. L’Istituto, dovrà muoversi con ulteriori iniziative volte a sollecitare l’adozione di un provvedimento di legge che ponga rimedio a questa situazione, consentendo ai colleghi che possiedono i requisiti di poter beneficiare di pensioni pro-rata calcolate con il sistema retributivo, così come sarebbe avvenuto prima del passaggio – obbligato, senza possibilità di opzione – dall’Inpdap all’Inpgi.
Questa soluzione non comporterebbe ulteriori aggravi di spesa per l’Inpdap, lasciando intatto un diritto che sussisteva precedentemente. Il Tavolo tecnico che il Ministero del Lavoro e la Presidenza del Consiglio hanno garantito per affrontare gli innumerevoli problemi che attraversa la categoria, sarà l’occasione da parte dell’Inpgi per porre ufficialmente la questione.
Cordiali saluti.
Andrea Camporese
Un' interpellanza urgente sul funzionamento dell'inceneritore di Acerra
ALESSANDRO BRATTI
mercoledì 13 maggio 2009, seduta n.176
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
nella Prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 123 del 14 luglio 2008 «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile» al paragrafo 3.1.1 viene indicato lo stato di realizzazione dei termovalorizzatori ed in particolare viene indicato un cronoprogramma per l'impianto di Acerra. A questo proposito a pagina 8 si legge: Attualmente i lavori procedono nel rispetto dei tempi stabiliti ed in pieno accordo con le integrazioni realizzative concordate tra i rappresentanti della Struttura del Sottosegretario all'emergenza rifiuti in Campania, della Direzione lavori, delle imprese, della Società incaricata della gestione dell'impianto. La progressione temporale delle principali operazioni prevede: l'avvio della linea 1 utilizzando gasolio, l'avvio del parallelo della Linea 1 con relativa produzione di energia elettrica sempre utilizzando gasolio entro la prima metà del mese di febbraio; la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di rifiuti sempre sulla linea 1 entro la prima metà del mese di marzo; l'avvio della Linea 2 con combustione dei rifiuti entro la fine del mese di marzo 2009; l'avvio della Linea 3 con combustione dei rifiuti entro il mese di aprile. È quindi possibile ritenere che già nel mese di maggio l'impianto potrà smaltire circa 200/300 tonnellate giornaliere di rifiuti a linea, e che nel mese di giugno funzionerà a pieno regime»;
«entro il mese di luglio è prevista la produzione del certificato di fine lavori da parte della società costruttrice onde così consentire il completamento degli accertamenti da parte della Commissione di collaudo»;
«sono in corso di puntuale verifica gli aspetti connessi alle prescrizioni di impatto ambientale riguardanti l'impianto»;
nel comunicato riportato dall'Osservatorio Ambientale ex articolo 3 OPCM 3730 del 7 gennaio 2009 si legge che: «il termovalorizzatore funziona benissimo» e che la linea 1 sta bruciando 25 tonnellate di rifiuti all'ora pari a 600 t/giorno e quindi si presuppone a pieno regime; il direttore dei lavori ha sottolineato che il termovalorizzatore produrrà energia entro metà maggio e che il collaudo sarà ultimato entro dicembre;
Type rest of the post
rispetto alle emissioni «i valori previsti per il termovalorizzatore di Acerra sono metà di quelli stabiliti dalla legge»;
sempre secondo il citato comunicato la seconda linea del termovalorizzatore partirà entro il 2 maggio 2009 e la terza entro l'8 maggio 2009 -:
se il cronoprogramma proposto nella relazione al parlamento è stato rispettato, se ci siano stati problemi e, in tal caso, quali siano;
se il termovalorizzatore di Acerra stia funzionando a pieno regime;
quante tonnellate di rifiuti siano termodistrutte realmente e non come capacità teorica e che percentuale rappresentino rispetto alle quantità prodotte, il tutto su base giornaliera;
se esista un monitoraggio in continuo dei fumi all'emissione compreso i PCDD + PCDF e gli IPA e quali sono i valori reali rispetto ai valori garantiti (previsti) e rispetto ai valori stabiliti dalla direttiva 2000/76/CE;
perché i dati relativi all'inquinamento dell'aria riportati dall'Osservatorio riguardino solo quelli delle immissioni rilevate dalle centraline mentre non vi sono dati riguardo alle emissioni a camino, procedura che ad esempio HERA spa segue ormai da mesi mettendo on line questi dati per tutti i suoi impianti dell'Emilia Romagna;
con quale criterio siano state posizionate le centraline di rilevamento attorno all'impianto;
se rispetto all'eventuale impatto dell'impianto, sempre rispetto alla qualità dell'aria, siano state fatte campagne di rilevamento sulla qualità dell'aria ex ante alla costruzione dell'impianto e se se siano state fatte delle comparazioni fra le due situazioni;
se siano previste campagne di rilevamento riguardo al monitoraggio delle Pm 10 e Pm 2,5 sebbene non richieste dalla normativa vigente.
(2-00382)
«Bratti, Mariani, Braga, Motta, Lenzi, Velo, Giovanelli, Marchi, Mogherini Rebesani, Gatti, Mattesini, De Biasi, Pollastrini, Santagata, Concia, Garavini, Froner, Touadi, Mastromauro, Fogliardi, Fiorio, Pedoto, Maran, Vannucci, Iannuzzi, Viola, Marantelli, Cenni, Zucchi, Bossa, Pes, Benamati, Fadda, Oliverio, Melis, Franceschini».
mercoledì 13 maggio 2009, seduta n.176
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
nella Prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 123 del 14 luglio 2008 «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile» al paragrafo 3.1.1 viene indicato lo stato di realizzazione dei termovalorizzatori ed in particolare viene indicato un cronoprogramma per l'impianto di Acerra. A questo proposito a pagina 8 si legge: Attualmente i lavori procedono nel rispetto dei tempi stabiliti ed in pieno accordo con le integrazioni realizzative concordate tra i rappresentanti della Struttura del Sottosegretario all'emergenza rifiuti in Campania, della Direzione lavori, delle imprese, della Società incaricata della gestione dell'impianto. La progressione temporale delle principali operazioni prevede: l'avvio della linea 1 utilizzando gasolio, l'avvio del parallelo della Linea 1 con relativa produzione di energia elettrica sempre utilizzando gasolio entro la prima metà del mese di febbraio; la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di rifiuti sempre sulla linea 1 entro la prima metà del mese di marzo; l'avvio della Linea 2 con combustione dei rifiuti entro la fine del mese di marzo 2009; l'avvio della Linea 3 con combustione dei rifiuti entro il mese di aprile. È quindi possibile ritenere che già nel mese di maggio l'impianto potrà smaltire circa 200/300 tonnellate giornaliere di rifiuti a linea, e che nel mese di giugno funzionerà a pieno regime»;
«entro il mese di luglio è prevista la produzione del certificato di fine lavori da parte della società costruttrice onde così consentire il completamento degli accertamenti da parte della Commissione di collaudo»;
«sono in corso di puntuale verifica gli aspetti connessi alle prescrizioni di impatto ambientale riguardanti l'impianto»;
nel comunicato riportato dall'Osservatorio Ambientale ex articolo 3 OPCM 3730 del 7 gennaio 2009 si legge che: «il termovalorizzatore funziona benissimo» e che la linea 1 sta bruciando 25 tonnellate di rifiuti all'ora pari a 600 t/giorno e quindi si presuppone a pieno regime; il direttore dei lavori ha sottolineato che il termovalorizzatore produrrà energia entro metà maggio e che il collaudo sarà ultimato entro dicembre;
Type rest of the post
rispetto alle emissioni «i valori previsti per il termovalorizzatore di Acerra sono metà di quelli stabiliti dalla legge»;
sempre secondo il citato comunicato la seconda linea del termovalorizzatore partirà entro il 2 maggio 2009 e la terza entro l'8 maggio 2009 -:
se il cronoprogramma proposto nella relazione al parlamento è stato rispettato, se ci siano stati problemi e, in tal caso, quali siano;
se il termovalorizzatore di Acerra stia funzionando a pieno regime;
quante tonnellate di rifiuti siano termodistrutte realmente e non come capacità teorica e che percentuale rappresentino rispetto alle quantità prodotte, il tutto su base giornaliera;
se esista un monitoraggio in continuo dei fumi all'emissione compreso i PCDD + PCDF e gli IPA e quali sono i valori reali rispetto ai valori garantiti (previsti) e rispetto ai valori stabiliti dalla direttiva 2000/76/CE;
perché i dati relativi all'inquinamento dell'aria riportati dall'Osservatorio riguardino solo quelli delle immissioni rilevate dalle centraline mentre non vi sono dati riguardo alle emissioni a camino, procedura che ad esempio HERA spa segue ormai da mesi mettendo on line questi dati per tutti i suoi impianti dell'Emilia Romagna;
con quale criterio siano state posizionate le centraline di rilevamento attorno all'impianto;
se rispetto all'eventuale impatto dell'impianto, sempre rispetto alla qualità dell'aria, siano state fatte campagne di rilevamento sulla qualità dell'aria ex ante alla costruzione dell'impianto e se se siano state fatte delle comparazioni fra le due situazioni;
se siano previste campagne di rilevamento riguardo al monitoraggio delle Pm 10 e Pm 2,5 sebbene non richieste dalla normativa vigente.
(2-00382)
«Bratti, Mariani, Braga, Motta, Lenzi, Velo, Giovanelli, Marchi, Mogherini Rebesani, Gatti, Mattesini, De Biasi, Pollastrini, Santagata, Concia, Garavini, Froner, Touadi, Mastromauro, Fogliardi, Fiorio, Pedoto, Maran, Vannucci, Iannuzzi, Viola, Marantelli, Cenni, Zucchi, Bossa, Pes, Benamati, Fadda, Oliverio, Melis, Franceschini».
Rifiuti, blitz della guardia di Finanza nel termovalorizzatore di Acerra
Le vicende di Acerra si complicano ulteriormente... leggete su il Corriere della Sera
Ernia del disco: capire, curare ma anche ascoltare
Colto nel mezzo della campagna elettorale da un'ennesima ernia del disco: notti insonni e difficoltà a concentrarsi, ma anche un'intevitabile occasione per guardare le diverse trasmissioni televisive. Di tutti i recenti avvenimenti, al di là dei temi legati ai comportamenti del nostro Premier che in un Paese "normale" avrebbe dovuto dimettersi, le dichiarazioni che mi hanno più preoccupato sono state quelle della Presidente di Confindustria.
Oltre ad elogiare il Governo e i suoi ministri, Marcegaglia, non ha mancato di ribadire un'impostazione vetero centralista della politica con un obiettivo a mio parere molto chiaro: ricondurre le scelte economiche e di sviluppo ad un affare per pochi da decidere in pochi.
Oltre ad elogiare il Governo e i suoi ministri, Marcegaglia, non ha mancato di ribadire un'impostazione vetero centralista della politica con un obiettivo a mio parere molto chiaro: ricondurre le scelte economiche e di sviluppo ad un affare per pochi da decidere in pochi.
24/05/09
Nuove idee per la città: le proposte del PD su NewBo
Un mio articolo su NewBo riguardo alle azioni proposte dal PD rispetto ad una nuova via ecologica dello sviluppo. New Bo è una rivista on line di confronto sulla realtà e di approfondimento sulle tendenze sociali, politiche e culturali che attraversano Bologna e non solo. La rivista ospita inchieste, approfondimenti e interviste per fare emergere la voce di un’opinione pubblica attenta e impegnata per il bene comune. E' uno strumento di comunicazione on-line ma è anche un collettore di esperienze e buone pratiche. Ciao
19/05/09
Blog story
Questo è stato primo post del Brattiblog, nel 2007. Buonanotte
Intervento sulla Direttiva europea Aria all'interno della Legge comunitaria
Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto in merito all'articolo 10, che riteniamo molto importante, perché recepisce una direttiva su cui il Governo dovrà impegnarsi molto nei prossimi anni. Si tratta di una direttiva che prevede un aggiornamento di quelle precedenti sulla qualità dell'aria e l'inquinamento atmosferico dovuto a metalli pesanti, e nuove attività di misura relativamente ad un inquinante molto pericoloso, il particolato ultrasottile.
Inoltre, la direttiva prevede (su questo abbiamo presentato ulteriori proposte di integrazione, che, devo riconoscerlo, sono state accettate) un processo di valutazione dei piani di risanamento che vengono presentati dagli Stati membri, consentendo, sotto condizioni particolari, la possibilità di derogare ai limiti stabiliti per un tempo massimo di tre anni. Questa possibilità di deroga, che la direttiva prevede, viene consentita solo se si evidenzia che le politiche messe in campo sono le più efficaci possibili, e si deroga solo nel caso di impedimenti dovuti a una situazione geografica o fisica particolare. Questo è il caso della Pianura padana. Noi abbiamo voluto, presentando una proposta di integrazione, che è stata accolta, all'articolo 10, stigmatizzare il fatto che quell'area geografica merita un'attenzione particolare, anche attraverso politiche di coordinamento da mettere in campo da parte del Ministero dell'ambiente.
Un altro tema che questa direttiva tratta (è per questo che noi ne chiediamo un'applicazione seria) è il rapporto ambiente-salute, che è veramente centrale. Sulla base della situazione accertata nel 2000, la strategia fissa degli obiettivi al 2020, che vorrei qui ricordare, per una riduzione della perdita di speranza di vita di circa il 50 per cento. Teniamo presente che oggi gli abitanti della Pianura padana hanno un perdita media di aspettativa di vita che è di circa tre anni rispetto agli altri cittadini europei. Inoltre, l'obiettivo di questa direttiva, se si applicano le politiche giuste, è quello anche di una riduzione del 10 per cento dei casi di mortalità acuta dovuti all'ozono e di una riduzione del 43 per cento degli ecosistemi soggetti ad eutrofizzazione.
C'è anche un conto da un punto di vista economico che i tecnici a livello comunitario hanno fatto. L'attuazione di questa direttiva comporta una spesa di circa 7 miliardi all'anno, ma a regime dovrebbe far risparmiare in costi sanitari circa 42 miliardi all'anno. Quindi vedete come sia importante che questa applicazione venga realizzata in maniera assolutamente corretta. Il numero di decessi prematuri, che è stato calcolato dagli istituti preposti, che si otterrebbe applicando la direttiva, al 2020 sarebbe di circa 230 mila persone, ma sarebbe di 293 mila se non si applicasse la direttiva.
Quindi è evidente l'importanza di lavorare in maniera seria su tale questione. Devo riconoscere che in Commissione si è svolto un dialogo importante con i colleghi della maggioranza, quindi esprimeremo un voto favorevole su questo articolo. Tuttavia, se andiamo ad analizzare - non posso non stigmatizzarlo - le ultime azioni che il Ministro dell'ambiente ha messo in campo vediamo che quegli obiettivi, che già sono molto difficili, saranno ancor più difficilmente realizzabili. Infatti, la resistenza rispetto alla sottoscrizione dell'accordo per il clima e l'energia (il cosiddetto 20-20-20), il tentennamento sulle energie rinnovabili, il via libera alla riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle attraverso un decreto su cui è stata posta la fiducia, l'introduzione del CIP6 con incentivi agli inceneritori siciliani, la modalità con cui il Governo ha acquisito la delega per la revisione del codice ambientale, e il disastro provocato con il commissariamento dell'ISPRA sono tutte azioni che in realtà non aiuteranno a raggiungere questi obiettivi. Quindi, noi diamo un giudizio positivo e voteremo sì a questo articolo, ma esprimiamo tutti i dubbi ed evidenziamo le contraddizioni delle politiche che questo Governo in materia ambientale sta portando avanti.
17/05/09
Giocare d'anticipo
Il governo rimanda l'impegno a passare alle buste ecocompatibili e la grande distribuzione lo scavalca muovendosi autonomamente, in sintonia con gli impegni europei e i paesi industrializzati che hanno deciso di mettere al bando i vecchi shopper in plastica. Dal 29 maggio i sacchetti di plastica saranno vietati in tutti i 98 punti vendita di Unicoop Firenze. Al loro posto arriveranno i sacchetti biodegradabili che possono essere utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e diventare compost, un terriccio utile in agricoltura e giardinaggio.
Ora si passa all'abolizione completa degli shopper che imbrattano fiumi e campagne sostituendoli con borse in cotone o con i sacchetti della Mater-Bi, la plastica biodegradabile che viene dal mais.
La scelta Mater-Bi premia un brevetto italiano e un'azienda italiana nata da un centro di ricerca Montedison. Quest'azienda è la Novamont, che ha creato una bioraffineria a Terni dopo aver raggiunto un accordo con la Coldiretti per ottenere la materia prima agricola nelle vicinanze dell'impianto in modo da abbattere costi economici e ambientali del trasporto. Nel 2008, in piena crisi, la bioraffineria di Terni - che sorge su un terreno bonificato sostituendo produzioni ad alto impatto ambientale come quella del cloruro di vinile con prodotti a basso impatto - ha avuto una crescita dell'occupazione del 30 per cento rispetto all'anno precedente. Via Repubblica.it
Ora si passa all'abolizione completa degli shopper che imbrattano fiumi e campagne sostituendoli con borse in cotone o con i sacchetti della Mater-Bi, la plastica biodegradabile che viene dal mais.
La scelta Mater-Bi premia un brevetto italiano e un'azienda italiana nata da un centro di ricerca Montedison. Quest'azienda è la Novamont, che ha creato una bioraffineria a Terni dopo aver raggiunto un accordo con la Coldiretti per ottenere la materia prima agricola nelle vicinanze dell'impianto in modo da abbattere costi economici e ambientali del trasporto. Nel 2008, in piena crisi, la bioraffineria di Terni - che sorge su un terreno bonificato sostituendo produzioni ad alto impatto ambientale come quella del cloruro di vinile con prodotti a basso impatto - ha avuto una crescita dell'occupazione del 30 per cento rispetto all'anno precedente. Via Repubblica.it
16/05/09
Sì dolce è il tormento
Sì dolce è il tormento che in seno mi sta
Ch'io vivo contento per cruda beltà.
Nel ciel di bellezza s'accreschi fierezza
Et manchi pietà che sempre qual scoglio
All'onda d'orgoglio mia fede sarà.
La speme fallace rivolgami il piè
Diletto né pace non scendano a me.
E l'empia ch'adoro mi nieghi ristoro
Di buona mercè: tra doglia infinita
Tra speme tradita vivrà la mia fè.
Per foco e per gelo riposo non ho
Nel porto del Cielo riposo haverò.
Se colpo mortale con rigido strale
Il cor m'impiagò cangiando mia sorte
Col dardo di morte il cor sanerò.
Se fiamma d'amore già mai non sentì
Quel rigido core ch'il cor mi rapì.
Se nega pietate la cruda beltate
Che l'alma invaghì ben fia che dolente
Pentita e languente sospirami un dì.
Bicamerale rifiuti: mie valutazioni su relazione Presidente del Lazio
Parlamento Italiano
Abbiamo iniziato l'attività della Bicamerale sugli illeciti collegati alla gestione dei rifiuti ascoltando il Presidente della Regione Lazio Marrazzo. Qui le considerazioni..
Abbiamo iniziato l'attività della Bicamerale sugli illeciti collegati alla gestione dei rifiuti ascoltando il Presidente della Regione Lazio Marrazzo. Qui le considerazioni..
13/05/09
2015: l'anno del picco
“Entro il 2050 dobbiamo creare una società a zero emissioni”. Questa la dichiarazione perentoria del Presidente uscente UE, Josè Manuel Durao Barroso, augurandosi che, la nuova Commissione decretata dalle urne nelle prossime votazioni, consideri come primari ed indispensabili gli interventi su settori come trasporti, costruzioni ed energia. Ed ha concluso dichiarando che la ripresa economica deve essere vista come un’opportunità anche per la lotta ai cambiamenti climatici.
E quindi il compito della nuova Commisione Ue dovrà essere quello di impegnarsi affinché si giunga ad azzerare le emissioni nocive, ha ribadito oggi il presidente, dopo l’incontro con Nicolas Stern e Rajendra Kumar Pachauri, entrambe esperti di cambiamenti climatici
Il direttore del Panel delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Ipcc) Pachauri, ha spiegato che per quanto riguarda gli impegni climatici, mentre la Ue è sulla strada giusta, Usa e Australia procedono a rilento, soprattutto in relazione all’appuntamento di Copenhagen, che deciderà sul post-Kyoto. Anche la Cina “va aiutata a fare progressi sui suoi target di riduzione delle emissioni”. Non agire in fretta, secondo il direttore dell’Ipcc, significa mettere a rischio più del 30% delle specie entro i prosimi sei anni: “Il 2015 deve essere l’anno del picco di emissioni – spiega Pachauri – e subito dopo deve cominciare la discesa, altrimenti ci si avvia alla catastrofe”.
Via Rinnovabili.it
E quindi il compito della nuova Commisione Ue dovrà essere quello di impegnarsi affinché si giunga ad azzerare le emissioni nocive, ha ribadito oggi il presidente, dopo l’incontro con Nicolas Stern e Rajendra Kumar Pachauri, entrambe esperti di cambiamenti climatici
Il direttore del Panel delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Ipcc) Pachauri, ha spiegato che per quanto riguarda gli impegni climatici, mentre la Ue è sulla strada giusta, Usa e Australia procedono a rilento, soprattutto in relazione all’appuntamento di Copenhagen, che deciderà sul post-Kyoto. Anche la Cina “va aiutata a fare progressi sui suoi target di riduzione delle emissioni”. Non agire in fretta, secondo il direttore dell’Ipcc, significa mettere a rischio più del 30% delle specie entro i prosimi sei anni: “Il 2015 deve essere l’anno del picco di emissioni – spiega Pachauri – e subito dopo deve cominciare la discesa, altrimenti ci si avvia alla catastrofe”.
Via Rinnovabili.it
Carbon neutral
Se siete curiosi di sapere cosa è la carbon neutral partecipate a questo Convegno a Bologna il 25 maggio.
La risposta della cooperazione alla crisi, secondo Sen
Sviluppo sostenibile e come la cooperazione possa rappresentare una via d’uscita dalla crisi attuale sono i temi al centro dell'incontro pubblico dal titolo “Hai presente il futuro? Sostenibilità e crisi degli attuali modelli di sviluppo" che si è tenuto oggi a Bologna per dare il via alle 93 assemblee soci di Coop Adriatica.
Una lezione magistrale del premio nobel dell'economia, Amartya Sen, una dissertazione tra sostenibilità, crisi degli attuali modelli di sviluppo e cooperazione come soluzione per una nuova economia.
Dalla "inviata speciale" del mio blog alcune ecco alcune frasi significative pronunciate all'interno di un discorso ampio, di mediazione, che suggerisce ad imparare dagli errori, di non ripeterli:
"su Obama: di un discorso non fermatevi alla prima frase, quella è sempre per rassicurare. La seconda, la terza, la quarta, quelle sono da studiare".
"Il movimento cooperativo, la cooperazione come principio di base, non solo come dispositivo organizzativo , ma come modalità per fonire risposte";
"Abbiamo bisogno del potere e la protezione delle istituzioni, si può essere d'accordo su una idea ma le istituzioni possono agire in modo diverso. La stessa necessità di controllo e regolazione è molto cresciuta in questi anni".
Una lezione magistrale del premio nobel dell'economia, Amartya Sen, una dissertazione tra sostenibilità, crisi degli attuali modelli di sviluppo e cooperazione come soluzione per una nuova economia.
Dalla "inviata speciale" del mio blog alcune ecco alcune frasi significative pronunciate all'interno di un discorso ampio, di mediazione, che suggerisce ad imparare dagli errori, di non ripeterli:
"su Obama: di un discorso non fermatevi alla prima frase, quella è sempre per rassicurare. La seconda, la terza, la quarta, quelle sono da studiare".
"Il movimento cooperativo, la cooperazione come principio di base, non solo come dispositivo organizzativo , ma come modalità per fonire risposte";
"Abbiamo bisogno del potere e la protezione delle istituzioni, si può essere d'accordo su una idea ma le istituzioni possono agire in modo diverso. La stessa necessità di controllo e regolazione è molto cresciuta in questi anni".
08/05/09
MTBE
Qui trovate il verbale della seduta di commissione di ieri con la risposta alla mia interrogazione . Ciao
06/05/09
Misure urgenti. Ecco la risposta alla interrogazione sulla centrale di Porto Tolle
Qui il il resoconto e la risposta alla interrogazione n. 5-00910 Bratti sulla riconversione della centrale ENEL di Porto Tolle.
E sotto il testo...
"In relazione all'interrogazione n. 5-00910, presentata dall'On. Bratti ed altri, riguardante le problematiche relative alla compatibilità ambientale della riconversione a carbone dell'esistente Centrale Enel a olio combustibile di Porto Tolle per una potenza elettrica pari a circa 1980 MW, dove si prevede anche la possibilità di co-combustione di biomasse per un totale massimo del 5 per cento di energia su due gruppi, si riferisce quanto segue.
Per quanto riguarda lo stato del procedimento di VIA, si rappresenta che non sono intervenuti nuovi elementi di rilievo rispetto a quelli prodotti nella risposta data sempre in questa Commissione il 12 febbraio 2009 all'interrogazione n. 5-00926 (Question Time) presentata dall'On. Mariani, cofirmatario anche dell'interrogazione in discussione oggi, se non che il Ministero dei beni culturali ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
L'istruttoria, dunque, risulta tuttora in corso, tenuto conto, altresì, della necessaria acquisizione del previsto parere da parte della Regione Veneto che non risulta ancora pervenuto.
La novità più significativa in materia riguarda una norma contenuta nella legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante: «misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», che detta un'apposita disciplina sulla trasformazione degli impianti in parola.
In particolare, l'articolo 5-bis, testualmente, recita: «Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
Tale disposizione permetterà di convertire i vecchi impianti inquinanti in nuove centrali, coniugando nella maniera più consona economia, sviluppo e ambiente.
Da ultimo, riguardo «le strutture di comunicazione per garantire ai cittadini la massima conoscenza dell'attività della centrale», per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale questa è, ovviamente, condotta, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia (direttiva 85/337/CEE e s.m.i., articolo 6 della legge 349/86, nonché le più generali norme dettate dalla legge 241/1990). Pertanto, l'avvio del procedimento di VIA per il progetto di cui trattasi è stato comunicato a mezzo stampa e la relativa documentazione è stata resa disponibile presso gli uffici regionali, oltre che presso il Ministero dell'ambiente. Informazioni sul procedimento sono state rese disponibili anche sul sito web del Ministero."
E sotto il testo...
"In relazione all'interrogazione n. 5-00910, presentata dall'On. Bratti ed altri, riguardante le problematiche relative alla compatibilità ambientale della riconversione a carbone dell'esistente Centrale Enel a olio combustibile di Porto Tolle per una potenza elettrica pari a circa 1980 MW, dove si prevede anche la possibilità di co-combustione di biomasse per un totale massimo del 5 per cento di energia su due gruppi, si riferisce quanto segue.
Per quanto riguarda lo stato del procedimento di VIA, si rappresenta che non sono intervenuti nuovi elementi di rilievo rispetto a quelli prodotti nella risposta data sempre in questa Commissione il 12 febbraio 2009 all'interrogazione n. 5-00926 (Question Time) presentata dall'On. Mariani, cofirmatario anche dell'interrogazione in discussione oggi, se non che il Ministero dei beni culturali ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
L'istruttoria, dunque, risulta tuttora in corso, tenuto conto, altresì, della necessaria acquisizione del previsto parere da parte della Regione Veneto che non risulta ancora pervenuto.
La novità più significativa in materia riguarda una norma contenuta nella legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante: «misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», che detta un'apposita disciplina sulla trasformazione degli impianti in parola.
In particolare, l'articolo 5-bis, testualmente, recita: «Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
Tale disposizione permetterà di convertire i vecchi impianti inquinanti in nuove centrali, coniugando nella maniera più consona economia, sviluppo e ambiente.
Da ultimo, riguardo «le strutture di comunicazione per garantire ai cittadini la massima conoscenza dell'attività della centrale», per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale questa è, ovviamente, condotta, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia (direttiva 85/337/CEE e s.m.i., articolo 6 della legge 349/86, nonché le più generali norme dettate dalla legge 241/1990). Pertanto, l'avvio del procedimento di VIA per il progetto di cui trattasi è stato comunicato a mezzo stampa e la relativa documentazione è stata resa disponibile presso gli uffici regionali, oltre che presso il Ministero dell'ambiente. Informazioni sul procedimento sono state rese disponibili anche sul sito web del Ministero."
Cenni (Pd): “Dal Ministero dell’ambiente una risposta insoddisfacente e tardiva”
La parlamentare critica la scelta di prorogare di un anno il divieto per l’utilizzo di munizioni di piombo nelle zone umide
“Dopo sette mesi di attesa, non posso che esprimere profonda insoddisfazione per la risposta tardiva e le motivazioni che il sottosegretario all’Ambiente Roberto Menia ha illustrato in Commissione agricoltura sulla scelta di prorogare ancora di un anno il divieto per l’utilizzo di munizioni di piombo nelle zone umide”. E’ questo il commento di Susanna Cenni (Pd) alla risposta che il sottosegretario di stato all'Ambiente ha fornito ieri, mercoledì 6 maggio, all’interrogazione presentata ad ottobre 2008 dalla parlamentare - insieme alla capogruppo in Commissione ambiente del Pd, Raffaella Mariani, e ai parlamentari democratici Angelo Zucchi e Alessandro Bratti - al Ministro dell’ambiente, del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo e al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia.
“E’ difficile dissentire – commenta Susanna Cenni – dalle buone intenzioni manifestate dal sottosegretario Menia per la tutela della biodiversità, o dai riferimenti ad una strategia nazionale, evidentemente tutta da costruire, in materia. Ciò, però, non giustifica e non fornisce risposta alcuna circa la pesante e sbagliata scelta che il governo ha compiuto con l’adozione del decreto ministeriale del 22 gennaio scorso, incredibilmente teso a prorogare ancora di un anno il divieto per l’utilizzo di munizioni di piombo nelle zone umide”. “Nella risposta del sottosegretario – continua la parlamentare – è emerso che tale proroga sia stata richiesta dalle associazioni venatorie e dagli enti locali. Viene da chiedersi chi potrebbe aver avanzato tale istanza, visto che le competenze in materia sono di Regioni e Province. Tanto più che la conferenza Stato Regioni ha espresso un parere negativo, così come è stato negativo il parere scientifico dell’Ispra”.
“Il sottosegretario – spiega Cenni - ha parlato di necessità di “allineamento” alle direttive comunitarie, ma la scelta compiuta va nella direzione esattamente opposta alle richieste europee. Ad oggi l’Italia si trova oramai in compagnia del solo Portogallo tra coloro che in Europa non si sono adeguati alla definizione del divieto di utilizzo di munizioni al piombo nella aree umide della rete natura 2000, che era stato stabilito attraverso la legge 66/2006 di ratifica dell’accordo Aewa. Su questa base, le Regioni avevano avviato il loro percorso di adeguamento, mentre, per quanto riguarda i cacciatori, credo sinceramente che il loro primo desiderio sia quello di avere certezza di regole, non oscillazioni continue”. “Bene – chiude Cenni – che il governo produca studi, convention e pubblicazioni scientifiche, come ha illustrato ampliamente il sottosegretario. Peccato che nelle azioni concrete niente si faccia per difendere l’ambiente ed arrestare la perdita di biodiversità, concedendo, al contrario, una proroga per continuare ad immettere piombo nelle zone umide e disattendendo così gli stessi accordi internazionali assunti precedentemente. Non credo sia questa la strada per dare certezze al mondo venatorio né tanto meno per tutelare i nostri habitat”.
“Dopo sette mesi di attesa, non posso che esprimere profonda insoddisfazione per la risposta tardiva e le motivazioni che il sottosegretario all’Ambiente Roberto Menia ha illustrato in Commissione agricoltura sulla scelta di prorogare ancora di un anno il divieto per l’utilizzo di munizioni di piombo nelle zone umide”. E’ questo il commento di Susanna Cenni (Pd) alla risposta che il sottosegretario di stato all'Ambiente ha fornito ieri, mercoledì 6 maggio, all’interrogazione presentata ad ottobre 2008 dalla parlamentare - insieme alla capogruppo in Commissione ambiente del Pd, Raffaella Mariani, e ai parlamentari democratici Angelo Zucchi e Alessandro Bratti - al Ministro dell’ambiente, del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo e al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia.
“E’ difficile dissentire – commenta Susanna Cenni – dalle buone intenzioni manifestate dal sottosegretario Menia per la tutela della biodiversità, o dai riferimenti ad una strategia nazionale, evidentemente tutta da costruire, in materia. Ciò, però, non giustifica e non fornisce risposta alcuna circa la pesante e sbagliata scelta che il governo ha compiuto con l’adozione del decreto ministeriale del 22 gennaio scorso, incredibilmente teso a prorogare ancora di un anno il divieto per l’utilizzo di munizioni di piombo nelle zone umide”. “Nella risposta del sottosegretario – continua la parlamentare – è emerso che tale proroga sia stata richiesta dalle associazioni venatorie e dagli enti locali. Viene da chiedersi chi potrebbe aver avanzato tale istanza, visto che le competenze in materia sono di Regioni e Province. Tanto più che la conferenza Stato Regioni ha espresso un parere negativo, così come è stato negativo il parere scientifico dell’Ispra”.
“Il sottosegretario – spiega Cenni - ha parlato di necessità di “allineamento” alle direttive comunitarie, ma la scelta compiuta va nella direzione esattamente opposta alle richieste europee. Ad oggi l’Italia si trova oramai in compagnia del solo Portogallo tra coloro che in Europa non si sono adeguati alla definizione del divieto di utilizzo di munizioni al piombo nella aree umide della rete natura 2000, che era stato stabilito attraverso la legge 66/2006 di ratifica dell’accordo Aewa. Su questa base, le Regioni avevano avviato il loro percorso di adeguamento, mentre, per quanto riguarda i cacciatori, credo sinceramente che il loro primo desiderio sia quello di avere certezza di regole, non oscillazioni continue”. “Bene – chiude Cenni – che il governo produca studi, convention e pubblicazioni scientifiche, come ha illustrato ampliamente il sottosegretario. Peccato che nelle azioni concrete niente si faccia per difendere l’ambiente ed arrestare la perdita di biodiversità, concedendo, al contrario, una proroga per continuare ad immettere piombo nelle zone umide e disattendendo così gli stessi accordi internazionali assunti precedentemente. Non credo sia questa la strada per dare certezze al mondo venatorio né tanto meno per tutelare i nostri habitat”.
05/05/09
Ecodem al Cus
L'11 maggio al Cus a Ferrara in Via Gramicia si terrà la iniziativa Ecodem per discutere delle politiche e degli impegni ambientali con i candidati alla prossime elezioni. Qui il programma. Non mancate!
03/05/09
Una grande vittoria, un progetto vincente e tutti bravi!
Vincendo ad Imola per 3-2 la 4 Torri rientra nel volley importante. Promossi in B2. Squadra ferrarese, società ferrarese..un bravo allenatore e si ricomincia.
Dopo i fasti della serie A non era rimasto nulla: qualche anno di purgatorio in A2 e poi la B. Il settore giovanile trascurato dall'allora società del Presidente Barbieri: un vero disastro.
Poi la forza e l'umiltà di ripartire con un gruppo di ragazzi entusiasti ,cresciuti da Andrea Zambelli, che Ruggero Tosi poi ha condotto in due anni alla promozione. Un nuovo Presidente Mauro Baroni, un Vicepresidente entusiasta (io) e un Consiglio di ex giocatori veri amanti di questo bellissimo sport. E un grande Ulderico Baglietti come DT
A proposito Tosi è candidato NELLA LISTA PER IL COMUNE DI FERRARA PER il PD ...una garanzia !!
W la 4 TORRI CI SIAMO...BRAVI RAGAZZI!!
Dopo i fasti della serie A non era rimasto nulla: qualche anno di purgatorio in A2 e poi la B. Il settore giovanile trascurato dall'allora società del Presidente Barbieri: un vero disastro.
Poi la forza e l'umiltà di ripartire con un gruppo di ragazzi entusiasti ,cresciuti da Andrea Zambelli, che Ruggero Tosi poi ha condotto in due anni alla promozione. Un nuovo Presidente Mauro Baroni, un Vicepresidente entusiasta (io) e un Consiglio di ex giocatori veri amanti di questo bellissimo sport. E un grande Ulderico Baglietti come DT
A proposito Tosi è candidato NELLA LISTA PER IL COMUNE DI FERRARA PER il PD ...una garanzia !!
W la 4 TORRI CI SIAMO...BRAVI RAGAZZI!!