Dopo la proposta della Commissione, il regolamento sui criteri che
determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati
rifiuti secondo il disposto della direttiva del 2008 è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi. Entrerà in vigore fra 20
giorni, ma si applicherà a decorrere dal primo gennaio 2014 per
consentire agli operatori di conformarsi ai nuovi disposti.
Il
regolamento identifica e specifica i criteri che determinano quando i
rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti. Sono criteri
elaborati con l’intento di garantire che i rottami ottenuti mediante
un’operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell’industria
produttrice di metalli non ferrosi, e che siano conformi alla
legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti, il tutto in
modo che non comportino ripercussioni generali negative sull’ambiente o
sulla salute umana.
Per garantire il rispetto dei criteri il
legislatore europeo prevedere la pubblicazione delle informazioni sui
rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti e
prevede l’istituzione di un sistema di gestione.
Il produttore o
l’importatore dunque, deve stilare, per ciascuna partita di rottami di
rame, una dichiarazione di conformità (il modello è previsto
all’allegato II del regolamento). Dopo di che deve trasmetterla al
detentore successivo della partita, ma deve conservare una copia della
dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio,
mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
Inoltre, il produttore deve applicare un sistema di gestione atto a
dimostrare la conformità ai criteri per cui un rottame di rame non è più
un rifiuto.
Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti una serie di aspetti. Ossia il monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero e anche dei processi e delle tecniche di trattamento; l’efficacia del monitoraggio delle radiazioni; il controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero; le osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame; la registrazione dei risultati dei controlli; la revisione e il miglioramento del sistema di gestione; la formazione del personale.
Si accerterà della coerenza e del rispetto delle disposizioni Ue del sistema un organismo preposto alla valutazione della conformità che sia stato accreditato, o qualsiasi altro verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione. L’accertamento sarà effettuato ogni tre anni, e il produttore dovrà consentire l’accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.
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