Alessandro BRATTI (PD) rileva in premessa come lo schema di decreto legislativo in esame risulta particolarmente complesso in quanto introduce numerose novità parte delle quali non strettamente connesse all’attuazione della direttiva comunitaria; ricorda, in proposito che sarebbe stata auspicabile una collaborazione preventiva nella redazione delle disposizioni in esame, in particolare quelle relative alla revisione del codice ambientale, che purtroppo il Governo non ha accettato. Ritiene, quindi, che il provvedimento in esame, anche in ragione delle novità introdotte in ambito comunitario, introduce rilevanti e significative innovazioni nella gestione dei rifiuti che, purtroppo, sembrano stridere con la situazione di emergenza in cui versa il nostro Paese, ed in particolare il Mezzogiorno. Rileva, inoltre, come sarebbe stato opportuno recepire rapidamente la direttiva 2009/99 sulla tutela penale dell’ambiente, ritenendo molto importante introdurre la norma riguardante la responsabilità degli enti giuridici riguardo ai reati ambientali. In merito all’introduzione del Sistri, rileva che se è vero che a livello comunitario è prevista la necessità di garantire un sistema di tracciabilità dei rifiuti, non è detto che la modalità prescelta dal Governo italiano fosse l’unica possibile; il rischio è quello di un’implosione del sistema, come denunciato da quasi tutte le categorie professionali ascoltate in Commissione.
Reputa, pertanto, necessario, come ribadito in altre occasioni, prevedere un anno di sperimentazione del sistema in modo da permettere alle imprese tempi adeguati per poter recepire la nuova normativa: ritiene indispensabile l’integrazione tra i sistemi informatici aziendali e il sistema SISTRI. Ripercorre, quindi, alcune questioni problematiche quali quelle contenute nell’articolo 178-bis, dove si demanda a decreti attuativi la regolamentazione della responsabilità estesa del produttore, nonostante tale materia necessiti a livello costituzionale di regolazione primaria; nell’articolo 179, comma 7, dove si fa riferimento all’utilizzo del ciclo di vita dei prodotti al quale deve corrispondere una definizione delle metodologie di calcolo; all’articolo 180 dove si prevede un piano di prevenzione senza che siano ben definite le relative competenze tra il Ministero, le regioni, e l’eventuale coinvolgimento del ministero dello sviluppo economico; all’articolo 180-bis, recante norme sul riutilizzo dei prodotti, che da tempo attendono un intervento normativo del Governo; all’articolo 181 nel quale non viene risolta la questione dei rifiuti assimilati; all’articolo 182-bis, dove si parla di autosufficienza degli ambiti territoriali ottimali mentre sembra ormai accertato che sarebbe preferibile un’impiantistica meno diffusa sul territorio con meno impianti più capienti e controllati; all’art 183 si richiede un’attenzione particolare sulla nuova codifica di combustibile da rifiuto con l’introduzone della nuova categoria del cosideto css (combustibile solido secondario), si rammenta che un grande numero di ecoreati sono legati al ciclo del combustibile da rifiuto ;all’articolo 184 e 184-bis che, pur nell’introduzione della nozione di sottoprodotto, lascia impregiudicata la regolamentazione delle terre e rocce da scavo, per le quali si dovrà aspettare i decreti attuativi e non risolve le problematiche sottostanti la lavorazione dei materiali lapidei; all’art 184 ter si raccomanda di mantenere e facilitare gli accordi di programma in atto fra agricoltori e sistema degli enti locali; all’articolo 188, il quale introduce le nuove figure di intermediario nel settore dei rifiuti, senza specificare se per questi nuovi soggetti è sufficiente l’iscrizione al Sistri o debbano anche richiedere l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali: situazione molto delicata che può , se non controllata favorire le ecomafie; all’articolo 197 che definisce i compiti delle province creando un’anomalia rispetto alle province della Campania che restano le uniche ad avere la competenza in materia di gestione dell’impiantistica; all’articolo 201, infine, che fa riferimento alle Autorità d’ambito che sono state da ultimo soppresse. Conclude annunciando che presenterà al relatore delle proposte di modifica; all’art 208 viene ricordata che la partecipazione alla conferenza dei servizi per autorizzare gli impianti debbano partecipare non solo i comuni sedi dell’impianto ma anche quelli limitrofi all’impianto stesso. Viene ribadita la necessità di rendere i pareri delle ARPA sulle autorizzazioni regionali e provinciali obbligatorie e non facoltative.
Nessun commento:
Posta un commento